TAR Liguria Genova sez. I 11/7/2025 n. 833 Il segreto può sussistere solo quando questi sono frutto di elaborazioni e studi ulteriori di carattere specialistico, applicabili a una serie indeterminata di appalti e in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura solo a condizione che gli altri concorrenti non ne abbiano alcuna conoscenza
Con ricorso dinanzi al T.A.R. Liguria – Genova, la ricorrente, risultata seconda in graduatoria, chiedeva che venisse ordinata alla Stazione Appaltante l’ostensione in formato integrale dell’offerta tecnica presentata della società controinteressata, risultata aggiudicataria dell’appalto di servizi di pulizia, nonché di ritiro, trasporto a smaltimento e/o recupero dei rifiuti nell’ambito del porto di Genova.
La Stazione Appaltante aveva oscurato ampie parti della relazione tecnica presentata dalla società controinteressata. Quest’ultima, infatti, si era opposta all’ostensione del documento, ritenuto sensibile in ragione dei segreti tecnici e commerciali ivi contenuti, relativi a soluzioni originali e strategie aziendali adottate in molti territori in cui la controinteressata prestava servizi analoghi.
Prima di entrare nel merito della questione, il Collegio ha premesso che nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale l’Amministrazione non può ignorare la definizione contenuta nell’art. 98, del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).
Dunque, nella categoria dei segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico dell’offerta, perché è fisiologico che ogni imprenditore possiede una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti per soddisfare le esigenze della clientela.
La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore del servizio o della fornitura offerti solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza.
Ciò premesso, il Collegio ha ritenuto che nel caso di specie non risultasse comprovata l’esistenza di segreti tecnici e/o commerciali, poiché la controinteressata aveva formulato una dichiarazione di riservatezza generica e tautologica e l’Amministrazione si era limitata a recepire acriticamente le affermazioni dell’aggiudicataria, senza esternare le motivazioni per cui nella relazione tecnica si ritenevano presenti informazioni sottoposte a tutela industriale o commerciale.
Inoltre, nel condividere un rilievo della ricorrente, il Collegio ha valorizzato anche il fatto che la gara in questione avesse ad oggetto un servizio di pulizia e igiene ambientale e, quindi, un settore non caratterizzato di per sé da particolari tecnologie o da innovazioni protette da brevetto.
In conclusione, rilevata l’esplicitazione da parte della ricorrente del nesso di strumentalità tra la relazione tecnica dell’aggiudicataria in versione integrale e la tutela della posizione nella causa radicata avverso gli atti di gara, il Collegio ha ritenuto fondata l’actio ad exhibendum, ordinando alla Stazione Appaltante l’esibizione della documentazione richiesta.