TAR Lazio Roma sez. IV ter 10/11/2025 n. 19823 – L’accesso agli atti di una procedura competitiva assume i connotati dell’accesso partecipativo, espressione del principio di trasparenza. Sussiste dunque un interesse attuale e concreto del partecipante ad una procedura selettiva ad evidenza pubblica alla conoscenza degli atti della stessa alla quale ha preso parte al fine di verificarne la legittimità e ciò anche a prescindere dalla posizione in graduatoria del richiedente l’accesso.
Con la sentenza in commento il TAR Lazio affronta il tema dell’accesso agli atti nell’ambito di una procedura competitiva per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze DAB, qualificando tale accesso come accesso partecipativo, espressione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
La vicenda trae origine da una procedura competitiva indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze DAB, nel corso della quale la società Creadab S.c.a.r.l. chiedeva di accedere alla documentazione di gara e ai piani tecnici presentati dalla concorrente C.R. Dab Scarl.
Il Ministero differiva l’accesso a tale documentazione amministrativa fino alla conclusione della procedura e negava sin da subito l’accesso ai piani tecnici, ritenendoli coperti da segreto tecnico e da esigenze di riservatezza.
Pertanto, la richiedente proponeva ricorso al TAR avverso tale diniego/differimento, mentre la controinteressata si opponeva eccependo, tra l’altro, il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente.
Il Collegio ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla controinteressata, affermando che l’interesse ricorrente a conoscere la documentazione amministrativa e i piani tecnici presentati dal proprio competitor sussiste per il solo fatto della sua posizione di partecipante alla procedura competitiva e di unico competitor per il medesimo canale, a prescindere dallo stato della procedura e da eventuali impugnative già proposte.
In questa prospettiva, l’accesso agli atti di gara viene ricondotto nell’ambito dell’accesso documentale ex art. 22 L. n. 241/1990, ritenendosi in re ipsa un interesse proprio del concorrente quale portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
In definitiva, il TAR ha confermato la legittimità del differimento dell’accesso alla documentazione amministrativa sino all’esito della procedura ed ha annullato il diniego di accesso ai piani tecnici, imponendo all’Amministrazione di trattarli come oggetto di accesso differito e non di esclusione preventiva, e di procedere, a gara conclusa, ad un bilanciamento concreto tra esigenze di riservatezza e diritto di difesa del concorrente.



