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Il potere della stazione appaltante di annullare in autotutela l’aggiudicazione per la perdita di un requisito essenziale da parte dell’aggiudicatario

Il potere della stazione appaltante di annullare in autotutela l’aggiudicazione per la perdita di un requisito essenziale da parte dell’aggiudicatario

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. V 17/10/2025 n. 8078 Il potere della stazione appaltante di annullare in autotutela l’aggiudicazione per la perdita di un requisito essenziale (nella specie, l’attestazione SOA) da parte dell’aggiudicatario, anche se tale perdita avviene dopo la stipula del contratto, rientra pienamente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale atto, infatti, non attiene a un inadempimento esecutivo di natura civilistica, ma incide sul provvedimento di aggiudicazione originario, viziato dalla sopravvenuta carenza di un presupposto di validità.

Con la sentenza in commento i Giudici di Palazzo Spada hanno fatto chiarezza riguardo alla sussistenza di una giurisdizione esclusiva in capo al Giudice Amministrativo nelle ipotesi in cui, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e dopo la stipula del relativo contratto, viene meno un requisito essenziale.

In particolar modo, la vicenda trae origine dal ricorso in appello della seconda graduata, divenuta aggiudicataria della procedura di affidamento avente ad oggetto la “Rigenerazione e riqualificazione dell’area urbana Piazza Cavour, mediante recupero edilizio, riuso e rifunzionalizzazione della struttura pubblica esistente Centro Polifunzionale da adibirsi a Biblioteca e Centro Digitale Sociale”, a seguito dell’annullamento d’ufficio dell’originaria aggiudicazione nei confronti del primo classificato per la perdita di un requisito essenziale.

Ebbene, a tal riguardo la nuova aggiudicataria ha contestato la violazione dell’art. 122, co. 3, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale “il contratto può, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”.

Secondo l’appellante l’annullamento dell’aggiudicazione “non sarebbe il presupposto della inefficacia del contratto ma un quid pluris del tutto estraneo alla risoluzione “per colpa” e per inadempimento del vincolo contrattuale”.

Sul punto il Collegio, ritenendo infondata la censura, ha osservato che l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione si fonda sulla violazione della disciplina del mantenimento dei requisiti di carattere generale e speciale che devono essere posseduti dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara sino a tutto il periodo di esecuzione della stessa, senza soluzione di continuità.

Al riguardo, i Giudici, richiamando i precedenti giurisprudenziali, hanno chiarito che “a prescindere dalla stipula del contratto di appalto, “deve essere riconosciuta la giurisdizione: del giudice ordinario, laddove la controversia abbia ad oggetto i fatti dell’inadempimento delle prestazioni convenute verificatisi a seguito dell’instaurazione del rapporto, anche in via d’urgenza (Cass. S.U. 21 maggio 2019, n. 13660 e Cons. Stato, V, 13 settembre 2016, n. 3865); del giudice amministrativo, laddove la controversia si sia determinata a seguito della verifica della correttezza dell’aggiudicazione da parte dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 2 agosto 2019, n. 5498)” (Cons. Stato, V, n. 590 del 2022)”.

Alla luce di tale precisazione, è stato, dunque, riconosciuto come il potere dell’amministrazione si origina dalle norme generali in tema di esercizio dei poteri di autotutela e dal Codice dei contratti pubblici, laddove prevede la risoluzione del contratto di appalto per insussistenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti soggettivi dell’aggiudicatario.

In tal modo, il Codice consente l’intervento autoritativo dell’amministrazione anche dopo la stipulazione del contratto (onde rimuovere il provvedimento di aggiudicazione che risulti affetto da vizi), con conseguente inefficacia di quest’ultimo, stante la consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto.

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