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Quando l’adeguamento dei prezzi opera automaticamente in forza di legge, la controversia si configura come pretesa di adempimento contrattuale

Quando l’adeguamento dei prezzi opera automaticamente in forza di legge, la controversia si configura come pretesa di adempimento contrattuale

deposito telematico degli atti

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ord. 12/02/2026, n. 3177 – In tema di appalti pubblici, quando l’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 opera automaticamente in forza di legge, senza esercizio di potere autoritativo da parte della P.A. né margini valutativi della stazione appaltante, la controversia si configura come pretesa di adempimento contrattuale ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia relativa al mancato riconoscimento dell’adeguamento prezzi richiesto dall’appaltatore ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, ribadendo che, quando tale meccanismo opera automaticamente sulla base di parametri fissati dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante, la posizione dell’esecutore ha natura di diritto soggettivo e la domanda proposta si configura come pretesa di adempimento contrattuale.

Il caso in esame trae origine dal ricorso proposto dall’operatore economico aggiudicatario di un appalto pubblico di lavori nei confronti della stazione appaltante e dell’amministrazione coinvolta nel rapporto, al fine di ottenere il riconoscimento delle somme dovute a titolo di adeguamento prezzi in relazione ai SAL, sul presupposto della diretta applicabilità dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 e delle corrispondenti clausole contrattuali.

L’impresa appaltatrice ha agito dinanzi al Tribunale ordinario lamentando il rifiuto della stazione appaltante di applicare i prezzari aggiornati e di riconoscere le maggiorazioni spettanti per le lavorazioni eseguite, sostenendo che il meccanismo introdotto dalla disciplina emergenziale operasse in modo vincolato tanto nell’an quanto nel quantum, senza lasciare all’amministrazione alcuno spazio di apprezzamento discrezionale.

A fronte di tale domanda, le amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la controversia, in quanto inerente alla revisione o all’adeguamento dei prezzi in un contratto pubblico, dovesse essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Proprio tale eccezione ha determinato l’instaurazione del regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 41 c.p.c.

Queste ultime hanno accolto l’impostazione del ricorrente, richiamando il consolidato criterio del petitum sostanziale e ribadendo che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo non già al nomen della domanda, bensì alla natura della posizione soggettiva concretamente azionata.

In tale prospettiva, la giurisdizione amministrativa può sussistere solo quando la pubblica amministrazione esercita un potere autoritativo, che comporti valutazioni discrezionali o comparative in ordine all’accoglimento della pretesa; al contrario, quando l’obbligo dell’amministrazione è già puntualmente conformato dalla legge o dal contratto, la posizione dell’appaltatore ha consistenza di diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.

Muovendo da tale premessa, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 non attribuisce alla stazione appaltante alcun potere pubblicistico, ma prevede un meccanismo di adeguamento automatico fondato su parametri oggettivi e predeterminati, individuati nei prezzari regionali annualmente aggiornati.

La stessa formulazione normativa, là dove dispone che il SAL “è adottato” applicando i prezzari aggiornati, mette in evidenza il carattere vincolato dell’attività demandata all’amministrazione, che non è chiamata né a valutare l’opportunità del riconoscimento né a determinare discrezionalmente l’importo dovuto, ma soltanto a compiere un’operazione applicativa e contabile.

In questa prospettiva, la Corte ha altresì escluso che l’eventuale mancanza, nel prezziario regionale, di specifiche voci relative a determinati materiali o lavorazioni possa mutare la natura della controversia.

L’ordinanza osserva infatti che, in tali casi, il ricorso a indagini di mercato serve solo a integrare l’accertamento del quantum dovuto e non comporta, di per sé, l’esercizio di poteri discrezionali da parte della pubblica amministrazione.

Anche sotto questo profilo, dunque, la pretesa fatta valere dall’appaltatore resta una pretesa creditoria nascente dal rapporto contrattuale e dalla disciplina legale applicabile.

Tale conclusione è stata ulteriormente rafforzata dalla considerazione che, nel caso scrutinato, la revisione dei prezzi non solo trovava fondamento nella disciplina legislativa sopravvenuta, ma risultava altresì espressamente richiamata dalle pattuizioni contrattuali, sicché l’amministrazione era tenuta ad operare non come autorità, ma come parte del rapporto, su un piano di sostanziale parità con l’appaltatore.

In assenza di ogni potere valutativo della stazione appaltante, la posizione fatta valere in giudizio non poteva, dunque, che essere qualificata in termini di diritto soggettivo all’adeguamento prezzi.

Pertanto, la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, affermando il principio per cui, in materia di appalti pubblici, quando l’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 opera direttamente e automaticamente in forza di legge, la relativa controversia non coinvolge l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ma integra una domanda di adempimento contrattuale devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

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