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Tar Toscana sull’illecito professionale. È onere della Stazione Appaltante dimostrare, con mezzi adeguati, l’incidenza dei fatti

Tar Toscana sull’illecito professionale. È onere della Stazione Appaltante dimostrare, con mezzi adeguati, l’incidenza dei fatti

TAR Toscana

Tar Toscana Sez II, 16/11/2021, n. 1495. Sull’illecito professionale. È onere della Stazione Appaltante dimostrare, con mezzi adeguati, l’incidenza dei fatti riportabili a tale categoria sull’integrità o affidabilità del concorrente

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, l’esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali viene disposta dalla stazione appaltante qualora la stessa “dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.

La suddetta disposizione onera la stazione appaltante a dimostrare, con mezzi adeguati, l’incidenza dei fatti riferibili all’astratta categoria dell’illecito professionale sull’integrità o sull’affidabilità del concorrente.

A tal proposito, Il TAR Toscana ha chiarito come la fattispecie dell’illecito professionale, di cui al citato art. 80, comma 5, lett. c, sia una categoria aperta e astratta, nel senso che “qualunque fatto è suscettibile di integrarlo laddove, ragionevolmente, sia tale da incidere sull’affidabilità dell’offerente in ordine alla corretta esecuzione del contratto da affidare. Ad una maggiore estensione, potenzialmente indefinita, della categoria fa da contraltare l’onere motivazionale posto in capo alla stazione appaltante, la quale deve valutare i fatti relativi al singolo concorrente che siano suscettibili di integrare l’illecito professionale e motivare in relazione alla loro incidenza sull’integrità e l’affidabilità del medesimo”.

Con riferimento al suddetto rigoroso onere motivazionale, la valutazione che deve compiere la stazione appaltante attiene all’esercizio di un ampio potere discrezionale riconosciuto a quest’ultima; a riguardo il TAR Toscana ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, nelle gare pubbliche, “il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell’amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell’affidabilità dell’appaltatore” (cfr. C.d.S. V, 27 ottobre 2021 n. 7223).

Sulla base di tali principi, la sentenza in oggetto ha chiarito che la comminatoria dell’esclusione per illecito professionale deve essere rigorosamente basata su una “motivazione congrua e ragionevole.” (Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva escluso dalla gara un operatore per dei fatti astrattamente riconducibili all’ipotesi dell’illecito professionale, omettendo di fornire la benché minima motivazione dell’esclusione disposta).

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