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Il mancato pagamento dell’Iva è causa di annullamento dell’aggiudicazione anche dopo la stipula del contratto

Il mancato pagamento dell’Iva è causa di annullamento dell’aggiudicazione anche dopo la stipula del contratto

pagamento dell’Iva

Il TAR Campania, con la sentenza del 4 novembre 2020, n. 5022, ha respinto il ricorso di una cooperativa, risultata aggiudicataria della gara, che lamentava l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione adottata dalla Stazione appaltante successivamente alla stipula del contratto a causa di alcune irregolarità sui pagamenti dell’Iva dell’anno 2017. In particolare, secondo il ricorrente la revoca dell’aggiudicazione non sarebbe potuta intervenire dopo la stipula del contratto, perché “si incide sull’aggiudicazione non più efficace, a cui si è sovrapposto il contratto di appalto, per cui l’Amministrazione non poteva più esercitare il potere di revoca, ma operare il diritto di recesso“, inoltre “la revoca è stata disposta in assenza di un accertamento definitivo sull’omesso pagamento dell’Iva relativa all’anno 2017, dovendosi trattare di violazioni gravi definitivamente accertate”.

Tuttavia, secondo il Collegio, nel caso di specie non può trovare applicazione quanto disposto dalla sentenza n.14/2014 dell’Ad. Plen. del Consiglio di Stato, perché si deve prescindere dal nomen juris attribuito al provvedimento, in quanto “la determinazione impugnata non si basa su una sopravvenienza ma è fondata su una ragione (preesistente) di esclusione, cosicché configura piuttosto un’ipotesi di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione”.

Inoltre, “se la cartella di pagamento è mero strumento della riscossione che segue una notifica di un precedente avviso di accertamento (contenente una pregressa richiesta di pagamento di debito tributario), la definitività dell’accertamento decorre non già dalla notifica della cartella di pagamento, bensì da quella dell’avviso di accertamento”.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, l’accertamento del debito tributario deve ritenersi definitivo e costituisce causa di esclusione dalla gara.

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