TAR Sardegna Cagliari sez. I 25/5/2026 n. 836 – Il mancato perfezionamento del soccorso istruttorio nel termine assegnato “non può determinare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, ma soltanto impedire la valorizzazione dell’elemento premiale correlato all’avvalimento non ritualmente documentato”, quando “l’avvalimento dedotto dalla ricorrente avesse natura esclusivamente premiale e fosse finalizzato unicamente all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo nell’ambito dell’offerta tecnica, senza incidere sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara”.
Con la pronuncia in commento, il TAR Sardegna è stato chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze derivanti dal mancato perfezionamento del soccorso istruttorio nel termine assegnato, nell’ipotesi in cui la documentazione richiesta riguardi un avvalimento avente natura esclusivamente premiale.
Nel caso di specie, una società aveva partecipato ad una procedura di gara per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti ausiliari del CED della Regione Sardegna, facendo ricorso all’avvalimento di un’impresa ausiliaria al solo fine di ottenere un punteggio aggiuntivo nell’ambito dell’offerta tecnica.
Nel corso della verifica della documentazione amministrativa, il RUP rilevava l’omessa produzione di una dichiarazione riferita all’impresa ausiliaria e attivava il soccorso istruttorio, assegnando alla concorrente un termine per la regolarizzazione.
La società non provvedeva entro il termine assegnato alla rituale trasmissione della documentazione richiesta, e la stazione appaltante, ritenendo non perfezionato il soccorso istruttorio, disponeva l’esclusione della concorrente dalla gara.
Quest’ultima impugnava il provvedimento di esclusione, sostenendo che l’avvalimento dedotto in gara avesse natura esclusivamente premiale e fosse finalizzato unicamente all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo nell’offerta tecnica, senza incidere sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura.
Il TAR ha accolto tale censura.
In particolare, il Collegio ha osservato che la carenza documentale riscontrata dalla stazione appaltante non atteneva ad un requisito di ammissione alla procedura, né incideva sulla validità della domanda di partecipazione, ma riguardava esclusivamente un elemento suscettibile di influire sull’attribuzione del punteggio tecnico.
Secondo il TAR, dunque, il mancato perfezionamento del soccorso istruttorio nel termine assegnato non poteva determinare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, ma soltanto impedire la valorizzazione dell’elemento premiale correlato all’avvalimento non ritualmente documentato.
Il Collegio ha motivato tale conclusione rilevando che “l’effetto preclusivo derivante dall’inutile decorso del termine assegnato in sede di soccorso istruttorio doveva infatti essere parametrato alla funzione concretamente svolta dall’avvalimento nell’economia della procedura”.
Nel caso esaminato, l’avvalimento aveva funzione meramente premiale e non era necessario ai fini della partecipazione alla gara, pertanto, la conseguenza del mancato tempestivo assolvimento dell’onere documentale non poteva essere l’estromissione del concorrente, ma soltanto la perdita del beneficio premiale correlato.
Il TAR ha quindi ritenuto illegittima la scelta della stazione appaltante di equiparare il mancato assolvimento dell’onere dichiarativo concernente l’impresa ausiliaria ad una carenza incidente sui requisiti di partecipazione.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione e ha disposto la riammissione della concorrente alla procedura, ferma restando l’estrapolazione del punteggio riconducibile all’avvalimento premiale non ritualmente documentato.



