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La metodologia tariffaria ARERA (MTR) applicata per la determinazione della Tassa Rifiuti (TARI)

La metodologia tariffaria ARERA (MTR) applicata per la determinazione della Tassa Rifiuti (TARI)

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. IV 25/11/2025 n. 9257 – La metodologia tariffaria ARERA (MTR), applicata per la determinazione della Tassa Rifiuti (TARI), è volta a definire il valore massimo (ricavo massimo) che l’Ente può richiedere agli utenti per il servizio, ma non si sostituisce al prezzo contrattuale fisso determinato all’esito della gara d’appalto. Il corrispettivo dovuto al gestore del servizio resta il prezzo stabilito in sede di aggiudicazione, in quanto rappresenta l’efficienza ottenuta dalla Stazione Appaltante mediante la concorrenza.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi su di una questione particolarmente controversa concernente il delicato rapporto tra prezzo contrattuale di un appalto per la gestione dei rifiuti e il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), adottato da ARERA ai sensi della legge 205/2017.

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Brescia, afferma un principio di significativa rilevanza sistemica: il MTR disciplina esclusivamente la determinazione delle entrate tariffarie (TARI), intese quali prezzi massimi unitari del servizio, ma non può incidere sul prezzo del contratto tra ente locale e gestore, che resta quello risultante dall’aggiudicazione, salvo revisione prezzi nei limiti normativi. L’eterointegrazione del corrispettivo mediante il PEF-MTR costituirebbe una modifica sostanziale dell’appalto vietata dalla direttiva 2014/24/UE e eluderebbe il sistema di concorrenza per il mercato.

Più in particolare la sentenza riformata accoglieva in parte il ricorso promosso dall’Impresa affidataria del Servizio. Per quel che quivi interessa, l’Impresa si doleva che la revisione dei prezzi disposta dal Comune comportasse un incremento di corrispettivo inferiore a quanto sarebbe derivato applicando il metodo tariffario.

Il TAR Brescia, pertanto, in accoglimento delle doglianze dell’Impresa riteneva illegittimo il provvedimento del Comune di diniego di adeguamento del corrispettivo entro il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie in quanto “manca un vero e proprio apparato motivazionale, in quanto i costi ritenuti inefficienti sono meramente elencati in un foglio excel, e non è chiaro per quali ragioni non siano considerati in linea con il benchmark di una gestione virtuosa” e, perciò, ha disposto che è “necessario che il Comune effettui una nuova valutazione del PEF e degli atti connessi, esaminando singolarmente le voci di costo escluse, per stabilire motivatamente se possano essere considerate efficienti o meno. Una volta ridefinito su questo presupposto il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, dovrà essere ripetuta la scelta se concedere in tutto o solo in parte l’incremento del corrispettivo alla ricorrente, evidenziando, in caso di attribuzione parziale, il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario”.

Il Comune impugnava tale pronuncia dinanzi al Consiglio di Stato rilevando che dalla avversata sentenza conseguirebbe che il prezzo contrattuale verrebbe eterointegrato e sostituito dal risultato derivante dall’applicazione del MTR in punto di costi riconoscibili al gestore.

I Giudici di Palazzo Spada, dunque, in accoglimento dell’appello promosso hanno ritenuto di dover riformare la sentenza respingendo definitivamente il ricorso di primo grado. Nel motivare la decisione si è ribadita la netta differenza tra l’istituto del Metodo Tariffario dei rifiuti e la revisione dei prezzi, come nel seguito: “In termini di interpretazione letterale, la disciplina del MTR di cui all’art. 1 comma 527 della l. 205/2017, all’art. 26 d.lgs. n. 201/2022 e alle delibere ARERA è volta, come si è visto sopra, a determinare i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso. Questi ultimi corrispondono invece al prezzo di aggiudicazione della gara, come definito all’esito della gara stessa indetta per affidare il servizio. Tale prezzo, corrispondendo all’offerta fatta in quella sede dalla parte interessata, è per definizione remunerativo per l’operatore economico che va considerato capace di valutare il proprio interesse e la remuneratività del prezzo offerto.

Per il caso, poi, in cui in cui il corrispettivo divenisse inadeguato per circostanze eccezionali, l’ordinamento prevede, nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge, l’istituto della revisione prezzi. Aspetto questo che certamente esula dal presente contenzioso.

Va quindi anzitutto affermato che un meccanismo di adeguamento come quello voluto dalla parte appellante si tradurrebbe in una tacita abrogazione, che dovrebbe invece desumersi in modo inequivoco, dell’istituto della revisione prezzi, oltretutto limitata ai soli appalti di servizio in cui la tariffazione si svolge con il sistema del price cap, con una disparità di trattamento che sarebbe problematico giustificare, anche in termini di costituzionalità”.

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