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TAR Liguria, Sez I, 17.1.2022, n. 40. Minor prezzo e prova di “resistenza”

TAR Liguria, Sez I, 17.1.2022, n. 40. Minor prezzo e prova di “resistenza”

TAR LIGURIA

Con ricorso dinanzi al T.A.R. Liguria, la ricorrente impugnava il provvedimento con quale era stata disposta l’esclusione dalla procedura di gara indetta dal Comune resistente. Quest’ultimo eccepiva, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’impugnativa, per difetto d’interesse ad agire, trattandosi di un appalto affidato secondo il criterio del minor prezzo. Secondo la tesi del Comune, ai fini del superamento della “prova di resistenza”, la ricorrente avrebbe dovuto specificare quale fosse il ribasso offerto in sede di gara, in modo da dimostrare che, ove non fosse stata esclusa, si sarebbe aggiudicata la commessa, per aver formulato una proposta più conveniente del soggetto risultato primo in graduatoria.

Il Collegio ha ritenuto l’eccezione pregiudiziale del Comune manifestamente fondata, richiamando l’ormai consolidato orientamento secondo cui il requisito dell’interesse al ricorso è caratterizzato dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica della ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivarle dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Sulla base di tale premessa, il Collegio ha ricordato che nella specifica situazione in cui vengano contestati gli esiti di una gara da aggiudicarsi secondo il criterio del minor presso, in cui la posizione in graduatoria delle offerte non dipende da una valutazione tecnico-discrezionale, ma dal mero riscontro automatico del prezzo indicato, la dimostrazione dell’interesse ad agire presuppone il superamento di una “prova di resistenza”. Lo scrutinio di tale prova esige che il ricorrente alleghi il ribasso offerto, in modo da dimostrare che, ove l’impugnativa fosse accolta, questi sarebbe non solo ammesso nuovamente alla gara, ma ne risulterebbe aggiudicatario, conseguendo così il “bene della vita” cui si correla l’interesse legittimo pretensivo asseritamente leso dal provvedimento censurato.

Nel caso di specie, tuttavia, la ricorrente non aveva prospettato di aver offerto un ribasso maggiore di quello proposto dall’aggiudicataria, non dimostrando di poter trarre un’effettiva utilità dall’eventuale annullamento dell’esclusione. Inoltre il Collegio, nel rigettare il ricorso, ha ricordato che alla predetta carenza di allegazione non può supplire in via officiosa il giudice – ad esempio, ordinando l’acquisizione della busta con l’offerta economica della ricorrente – in quanto è onere della parte allegare e provare la sussistenza delle condizioni dell’azione, secondo il principio generale ricavabile dall’art. 2697 c.c.

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