Con parere n. 3807 del 19 novembre 2025, il MIT ha offerto chiarimenti su quali siano, nel sistema del D.Lgs. 36/2023, le effettive prerogative delle stazioni appaltanti non qualificate nelle fasi di affidamento ed esecuzione, con particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione da Consip e dai soggetti aggregatori regionali.
In primo luogo, il MIT conferma che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Allegato II.4, non è richiesta la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto (convenzioni, accordi quadro, ecc.) messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, con la conseguenza che le stazioni appaltanti non qualificate per la fase di progettazione e affidamento possono aderire a tali strumenti a prescindere dall’importo, anche per servizi e forniture di valore superiore a 140.000 euro.
Quanto all’esecuzione, il MIT ribadisce che, in base all’art. 62, comma 6, lett. f), del Codice, le stazioni appaltanti non qualificate possono gestire in autonomia l’esecuzione dei contratti affidati ai sensi delle lett. c) e d) del medesimo comma 6 dell’art. 62, vale a dire sia per gli affidamenti di servizi e forniture sotto soglia europea e per i lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione delle centrali di committenza qualificate, sia per gli ordini effettuati su strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza qualificate e soggetti aggregatori.
Il parere richiama, infine, l’art. 8, comma 5, dell’Allegato II.4, confermando che resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’art. 63, comma 2, di eseguire i contratti affidati ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all’art. 62, comma 1.
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