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Presupposti per la correzione di un errore materiale nell’offerta

Presupposti per la correzione di un errore materiale nell’offerta

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. III, 4 agosto 2022, n. 6923. Presupposti per la correzione di un errore materiale nell’offerta

Con sentenza del 4 agosto 2022 n. 6923, il Consiglio di Stato, Sez. III, richiamando l’impostazione seguita dalla giurisprudenza in materia, ha avuto modo di ribadire che l’errore materiale riferibile a un’offerta presentata in gara può essere emendato  a condizione che l’effettiva volontà negoziale del concorrente emerga in modo certo senza margini di opacità o ambiguità dalla stessa offerta, senza, cioè che possa attingersi a fonti di conoscenza estranee all’offerta stessa e in modo che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto.

In sostanza, è applicabile anche all’offerta presentata in gara il principio generale affermato da costante giurisprudenza, secondo il quale l’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente ed ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. In altri termini, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; nello stesso senso Cons. Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; id., sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978)”.

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