Cancrini e Partners

Il principio del favor partecipationis (…) impone di applicare la sanzione espulsiva nel solo caso di inerzia a fronte della richiesta di integrazione documentale

Il principio del favor partecipationis (…) impone di applicare la sanzione espulsiva nel solo caso di inerzia a fronte della richiesta di integrazione documentale

Tar Lazio roma

TAR Lazio Roma sez. II ter 7/1/2026 n. 154 – Il principio del favor partecipationis (…) impone di applicare la sanzione espulsiva nel solo caso di inerzia a fronte della richiesta di integrazione documentale e non anche quando «l’impresa soccorsa si mostri diligente e dia riscontro alla richiesta, ancorché trasmettendo documenti non satisfattivi per la stazione appaltante».

La sentenza in commento trae origine dalla pronuncia del TAR Lazio in merito alla procedura di gara indetta da ENEA per l’affidamento del servizio di vigilanza e portierato presso i centri di Bologna, Brasimone e Santa Teresa, aggiudicata a favore di CSM Global Security Service e contestata dal Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, secondo classificato.

Il Collegio ha affrontato, con un’articolata motivazione, tre distinti profili di doglianza: la presunta carenza di un requisito di partecipazione in capo all’aggiudicataria, l’asserita violazione delle regole sul soccorso istruttorio e la dedotta illegittimità dell’attribuzione del punteggio tecnico per alcune certificazioni di qualità.

Quanto al primo motivo, il TAR ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di licenze prefettizie ex art. 134 TULPS, richiamando la nota giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e del Consiglio di Stato che ha progressivamente neutralizzato i limiti territoriali all’esercizio dell’attività di vigilanza privata, in quanto contrari alle libertà fondamentali del Trattato. In tale contesto, il Giudice ha valorizzato la previsione della lex specialis, la quale aveva richiesto, ai fini della partecipazione, non già il conseguimento dell’estensione territoriale della licenza, bensì la presentazione della relativa richiesta alla Prefettura competente, relegando il perfezionamento dell’estensione a condizione per la stipulazione del contratto.

Muovendo da tale premessa, il TAR ha ritenuto che la comunicazione inoltrata da CSM alla Prefettura di Roma, pur priva della documentazione integrativa richiesta successivamente dall’Amministrazione, fosse idonea a integrare il requisito di partecipazione, trattandosi di un adempimento formale con effetti prenotativi, coerente con il modello della SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990. La richiesta prefettizia di integrazione documentale è stata qualificata non come diniego, ma come fisiologica attività istruttoria volta al perfezionamento della segnalazione, con la conseguenza che il requisito è stato ritenuto sussistente sin dal momento della presentazione dell’offerta e, comunque, pacificamente integrato alla data di stipula del contratto.

Di particolare interesse, anche in chiave sistematica, è il rigetto del secondo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione dell’art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 in materia di soccorso istruttorio. Il TAR ha accertato in fatto che l’aggiudicataria aveva riscontrato tempestivamente tutte le richieste di integrazione formulate dalla stazione appaltante, sia con riferimento alla licenza prefettizia sia con riguardo alla garanzia fideiussoria, instaurando una interlocuzione procedimentale effettiva con il RUP.

Su tale base, il Collegio ha ribadito un principio di grande rilievo operativo per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, affermando che il principio del favor partecipationis impone di applicare la sanzione espulsiva nel solo caso di inerzia a fronte della richiesta di integrazione documentale e non anche quando l’impresa soccorsa si mostri diligente e dia riscontro alla richiesta, ancorché trasmettendo documenti non satisfattivi per la stazione appaltante. La decisione si è così collocata nel solco della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, valorizzando la funzione collaborativa del soccorso istruttorio e respingendo letture formalistiche idonee a comprimere in modo sproporzionato la platea dei concorrenti.

Infine, il TAR ha respinto anche le censure relative all’attribuzione del punteggio tecnico, riconoscendo la validità delle certificazioni prodotte da CSM, in quanto rilasciate da organismi accreditati nell’ambito dei sistemi di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA, conformemente ai principi di equivalenza sanciti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 e alla consolidata giurisprudenza amministrativa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Scrivici

News

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale