TAR Lombardia Milano sez. II 23/6/2026 n. 3349 – Nell’affidamento diretto, la procedimentalizzazione attraverso l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione di criteri di selezione non trasforma l’affidamento in una procedura di gara, salvo che la stazione appaltante non opti espressamente per tale soluzione nella lex specialis. Quando tuttavia la lettera di invito preveda l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante confronto comparativo e stabilisca che l’offerta tecnica debba rispettare le specifiche tecniche minime a pena di esclusione, la stazione appaltante è vincolata al rispetto di tali prescrizioni. È illegittima l’aggiudicazione disposta in favore di un’offerta conforme soltanto alla maggioranza dei requisiti tecnici minimi obbligatori, nonché in assenza di una valutazione comparativa delle offerte pervenute come richiesto dalla lex specialis.
Con la sentenza n. 3349 del 23 giugno 2026, il TAR Lombardia (Milano, Sez. II) ha ribadito che, anche nelle procedure di affidamento diretto, la stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che essa stessa si è imposta nella lex specialis.
Nel caso esaminato, la lettera di invito prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante confronto comparativo delle offerte, stabilendo inoltre che il mancato rispetto delle specifiche tecniche minime avrebbe comportato l’esclusione. Nonostante ciò, l’appalto era stato aggiudicato a un operatore la cui offerta risultava conforme soltanto alla “maggioranza” dei requisiti minimi, senza che fosse stata svolta un’effettiva valutazione comparativa delle offerte.
Il TAR ha annullato l’aggiudicazione, affermando che la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto non trasforma automaticamente la procedura in una gara, ma rende comunque vincolanti le prescrizioni contenute nella lex specialis.
In particolare, quando la lettera di invito preveda l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante confronto comparativo e stabilisca che l’offerta tecnica debba rispettare le specifiche tecniche minime a pena di esclusione, la stazione appaltante è vincolata al rispetto di tali prescrizioni.
Di conseguenza, non è legittimo aggiudicare il contratto a un’offerta che non soddisfi integralmente i requisiti minimi quando tali requisiti siano previsti a pena di esclusione.
La sentenza richiama inoltre l’importanza della corretta verbalizzazione delle operazioni di gara. Nel caso di specie, il verbale era stato redatto e sottoscritto dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione: una circostanza ritenuta illegittima, poiché priva l’atto finale di un presupposto essenziale e compromette la trasparenza e la tracciabilità del procedimento.
A seguito dell’annullamento, il TAR ha disposto la riedizione della fase di valutazione delle offerte, demandandola a un seggio di gara in diversa composizione e con la sostituzione del RUP.
In conclusione, la pronuncia conferma due principi di particolare rilievo: da un lato, anche nell’affidamento diretto la stazione appaltante deve attenersi rigorosamente alle regole che ha fissato nella documentazione di gara; dall’altro, la verbalizzazione costituisce un elemento essenziale del procedimento e non può essere ricostruita successivamente all’adozione dell’aggiudicazione.



