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La puntuale motivazione non è richiesta per i provvedimenti di ammissione, ma solo per quelli di esclusione

La puntuale motivazione non è richiesta per i provvedimenti di ammissione, ma solo per quelli di esclusione

TAR Lombardia

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 marzo 2022, n. 668. La puntuale motivazione non è richiesta per i provvedimenti di ammissione, ma solo per quelli di esclusione

Con la sentenza in commento, il TAR della Lombardia, sede di Milano, Sezione IV si è pronunciato in tema di onere motivazionale nei provvedimenti di ammissione di una società ad una procedura di gara.

In particolare, nel caso in esame, la società ricorrente aveva impugnato la determina della stazione appaltante di aggiudicazione della procedura per l’affidamento di servizi, deducendo, tra le altre, l’illegittimità dell’ammissione della società aggiudicataria, per difetto di istruttoria e motivazione in ordine al possesso, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di affidabilità e integrità di cui all’art. 80, comma 5, lett. c e c-bis, del D.lgs. n. 50/2016.

Il TAR sul punto ha preliminarmente rilevato che costituisce regola generale quella secondo cui “la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione”. Per giurisprudenza costante, infatti, qualora la stazione appaltante non ritenga i precedenti dichiarati dal concorrente incisivi della sua moralità professionale, “non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità delle relative circostanze risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l’ammissione alla gara dell’impresa”, in linea con il principio di speditezza dell’azione amministrativa; è invece la valutazione di gravità dei precedenti che richiede l’assolvimento di un particolare onere motivazionale, con la conseguenza che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni e non anche le ammissioni (ex multis Cons. St., Sez. V, 5maggio 2020, n. 2850; Cons. St., Sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3198; C.G.A.R.S., 23gennaio 2015, n. 53; Cons. St., Sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2622; Cons. St., Sez. III, 24 dicembre 2013, n. 6236; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 15 settembre 2021, n. 2001).

Ne consegue che, ha proseguito il Collegio, la carenza di motivazione del provvedimento di ammissione a una gara pubblica di un concorrente non può di per sé implicare un difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla rilevanza delle circostanze dichiarate dal concorrente, né determinare un ostacolo alla piena tutela giudiziale degli altri concorrenti, cui è comunque garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni avverso l’ammissione.

In considerazione di tali rilievi, dunque, il TAR ha ritenuto legittima l’ammissione della società aggiudicataria e ha conseguentemente dichiarato l’infondatezza della censura della ricorrente sul punto.

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