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Sia il “quinto d’obbligo” che la “proroga tecnica” ampliano l’ambito delle obbligazioni contrattuali stabilite nell’appalto

Sia il “quinto d’obbligo” che la “proroga tecnica” ampliano l’ambito delle obbligazioni contrattuali stabilite nell’appalto

TAR Lombardia

TAR Lombardia, Milano, sez. I, 30/1/2025, n. 329 Sia il “quinto d’obbligo” che la “proroga tecnica” ampliano l’ambito delle obbligazioni contrattuali stabilite nell’appalto, rispettivamente in termini di quantità (quinto d’obbligo) e di durata (proroga tecnica). Pertanto, secondo il Collegio, è responsabilità della stazione appaltante prevedere esplicitamente tali elementi nella lex specialis, determinare il loro valore economico e includere i relativi importi nel valore complessivo dell’appalto, come previsto dall’art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023

Con la sentenza in oggetto, il TAR Lombardia ha affrontato la questione del calcolo dell’importo stimato degli appalti pubblici alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con il D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento alla necessità di includervi il valore del “quinto d’obbligo” e della “proroga tecnica”.

Nel caso di specie, l’appalto aveva un importo stimato di 37,7 milioni di euro, di cui l’”importo a base d’asta” di 29 milioni di euro, l’incremento del c.d. “quinto d’obbligo” ex art. 120 c. 9 del D.lgs. 36/2023, pari a 5,8 milioni di euro e il valore della “proroga tecnica” pari a 2,9 milioni di euro per 6 mesi.

L’RTI ricorrente era risultato aggiudicatario dell’appalto, ma era stato successivamente escluso dalla gara in quanto la procura da esso conferita al proprio rappresentante legale non avrebbe coperto l’importo complessivo dell’appalto, ma solo quello posto a base di gara, non includendo eventuali opzioni, proroghe e rinnovi.

A seguito di tale esclusione, l’RTI proponeva ricorso, sostenendo che “il valore complessivo dell’appalto avrebbe valenza meramente virtuale e, dunque, inidoneo a operare come parametro di riferimento di eventuali limitazioni dei valori rappresentativi; di converso, il limite di rappresentanza del procuratore dovrebbe rifarsi esclusivamente al valore economico degli atti che comporterebbero l’assunzione di obbligazioni certe e definite”.

Il TAR, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha affermato che “ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, il calcolo dell’importo stimato dell’appalto deve includere l’importo massimo stimato, comprensivo di eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente previsti nella documentazione di gara”. Dunque, sia il “quinto d’obbligo” sia la “proroga tecnica” ampliano l’ambito delle obbligazioni contrattuali stabilite nell’appalto, rispettivamente in termini di quantità (quinto d’obbligo) e di durata (proroga tecnica) ed è responsabilità della stazione appaltante prevedere esplicitamente tali elementi nella lex specialis, determinare il loro valore economico e includere i relativi importi nel valore complessivo dell’appalto.

Accertato che la Stazione Appaltante aveva inserito tali valori nel disciplinare di gara in termini “chiari, precisi e inequivocabili”, il TAR ha ritenuto infondato il ricorso dell’RTI e lo ha conseguentemente respinto.

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