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TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22.09.2020, n. 9661

TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22.09.2020, n. 9661

Tar Lazio roma

Con la sentenza in rassegna, il TAR capitolino, ha affermato il principio, secondo cui, l’istituto del soccorso istruttorio non può essere invocato per sostituire nell’ambito della compagine consortile del Consorzio stabile risultato aggiudicatario quelle imprese consorziate sprovviste dei requisiti di partecipazione all’atto della presentazione dell’offerta.

Tanto per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perché la detta sostituzione a seguito di soccorso istruttorio integrerebbe una ipotesi di modifica soggettiva del novero delle consorziate indicate in sede di gara come esecutrici non consentita ai sensi del comma 7 bis dell’art. 48 D.Lgs. n. 50 del 2016, giacché finalizzata ad eludere la mancanza ab origine di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata e, per l’effetto, il principio di par condicio tra i concorrenti in gara.

In secondo luogo perché nella ipotesi sopra prospettata risulterebbe pretermessa la ratio dell’istituto in esame in quanto, come rimarcato dal giudice di prime cure, “il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte”.

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