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La valutazione delle offerte tecniche costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile

La valutazione delle offerte tecniche costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile

tar Emilia Romagna

Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. III, 12/12/2024 n. 942. La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità

Con la sentenza in commento, il Tar Emilia Romagna ha stabilito che la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità.

Più precisamente, la OMISSIS s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna attraverso cui aveva aggiudicato la gara per il servizio triennale di gestione degli ausili protesici per disabili. L’impugnazione ha riguardato specificamente il lotto 4 della procedura aperta, svolta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, destinata alle Aziende Sanitarie locali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e altre.

La ricorrente ha sostenuto che la gara fosse viziata da irregolarità nelle valutazioni delle offerte, con particolare riferimento alla valutazione tecnica. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata ha stabilito che la valutazione tecnica delle offerte in una gara d’appalto, eseguita dalla commissione giudicatrice, è un’attività che comporta discrezionalità tecnica e può essere annullata solo in casi di manifesta illogicità o abnormità nelle scelte tecniche. In particolare, non è ammesso un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche, a meno che non emerga evidente insostenibilità del giudizio espresso.

Inoltre, si è ribadito che la coincidenza dei giudizi tra i commissari non costituisce automaticamente prova di un eventuale condizionamento, dato che esso può derivare dalla concordanza nelle valutazioni all’interno di un collegio di giudici. A tal fine, deve rilevarsi che non è necessaria una verbalizzazione separata dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, poiché il punteggio finale espresso dalla commissione rappresenta il risultato complessivo, e le valutazioni individuali sono destinate a essere assorbite nella decisione collegiale.

In conclusione, il Tribunale ha affermato che il metodo di valutazione adottato, in assenza di specifici obblighi di verbalizzazione dei punteggi individuali, è legittimo, in quanto ciò che conta è il giudizio collettivo finale della commissione.

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