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Il divieto generalizzato di subappalto è contrario ai principi europei in materia di contratti pubblici

Il divieto generalizzato di subappalto è contrario ai principi europei in materia di contratti pubblici

tar Emilia Romagna

Il divieto generalizzato di subappalto è contrario ai principi europei in materia di contratti pubblici, anche negli appalti sotto soglia, fatti salvi casi specifici

Nell’accogliere il ricorso di un’impresa, esclusa per aver indicato nel DGUE di volersi avvalere del subappalto, il Tar Calabria Catanzaro, Sez. II, con sentenza n.  2060 del  22.11.2021, ha affermato che il divieto generalizzato di subappalto è contrario ai principi europei che regolano gli appalti pubblici ( CGUE, Sez. V, 26 settembre 2019, in causa C-63/18; Id., 27 novembre 2019, in causa C-402/18; in termini Cds., Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 389), anche quando si tratti di appalti sotto soglia (CGUE, Sez. V, 5 aprile 2017, in causa C-298/15), a meno che si sia in presenza di casi specifici, con riferimento a determinate tipologie di appalto, in cui può essere giustificato un limite percentuale all’esperibilità del subappalto in relazione alla peculiarità delle prestazioni da svolgere.

Per la lettura della sentenza si rinvia al seguente link

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