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Interdittive “a cascata”: il mero aiuto da parte dell’impresa interdetta non prova il rischio di infiltrazione mafiosa

Interdittive “a cascata”: il mero aiuto da parte dell’impresa interdetta non prova il rischio di infiltrazione mafiosa

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. III, 23 marzo 2023, n. 2953. Interdittive “a cascata”: il mero aiuto da parte dell’impresa interdetta non prova il rischio di infiltrazione mafiosa

Con sentenza del 23 marzo 2023, n. 2953, la Sez. III del Consiglio di Stato, facendo applicazione del consolidato orientamento con riguardo al fenomeno delle cd. interdittive “a cascata”, secondo il quale “l’instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale giustifica l’adozione di una “informativa a cascata”, tuttavia… perché possa presumersi il “contagio” alla seconda impresa della “mafiosità” della prima “è necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici; viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 giugno 2016, n. 2774), ha avuto modo di chiarire come “il mero avvalimento – in senso, naturalmente, atecnico – di una impresa interdetta da parte di altra non direttamente interessata gravata da sintomi di contiguità criminale, ai fini della esecuzione di una specifica lavorazione tanto più se per conto di una P.A., non sia sufficiente al fine di dimostrare, anche sul piano meramente indiziario, che la seconda sia esposta al rischio di condizionamento mafioso di cui la prima sia risultata portatrice”.

Inoltre, con la suddetta pronuncia è stato precisato che, affinché possano desumersi plausibili conseguenze circa la condizione di partecipazione o quantomeno di soggezione dell’impresa che sia entrata in contatto con quella controindicata all’influenza della criminalità organizzata, e quindi al fine di attribuire al rapporto contrattuale tra le stesse intercorso una valenza travalicante il piano della mera e sporadica collaborazione imprenditoriale, “occorre che i legami tra le stesse assumano una veste di stabilità, pregnanza e consistenza, tale che anche l’impresa formalmente “estranea” ai circuiti criminali possa ritenersi esposta al pericolo di condizionamento da parte degli stessi”.

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