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Anche per gli affidamenti sottosoglia dei contratti di servizi alla persona la deroga al principio di rotazione deve essere espressamente motivata

Anche per gli affidamenti sottosoglia dei contratti di servizi alla persona la deroga al principio di rotazione deve essere espressamente motivata

TAR Sicilia

TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 11 aprile 2024, n. 1370. Anche per gli affidamenti sottosoglia dei contratti di servizi alla persona ex art. 128 D.Lgs. 36/2023 la deroga al principio di rotazione deve essere espressamente motivata

Si segnala la sentenza del TAR Sicilia Catania sez. V 11/4/2024 n. 1370 relativa all’applicabilità, ex art. 128 D.Lgs. 36/2023, del principio di rotazione e gli affidamenti sottosoglia dei contratti di servizi alla persona.

Nel caso di specie, infatti, la ricorrente adiva il Giudice Amministrativo per richiedere l’annullamento della determinazione con la quale era stato disposto nuovamente l’affidamento all’associazione controinteressata del servizio di “Potenziamento del Servizio Sociale”.

Parte ricorrente evidenziava la violazione del principio di rotazione e la falsa applicazione dell’art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 in quanto non riteneva sussistente l’ipotesi di deroga. contemplata dal comma 4° dell’articolo stesso, al principio di rotazione.

Infatti, l’art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 dispone che gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengano nel rispetto del principio di rotazione e, in particolare il comma 4°, prevede che “In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

Dal tenore letterale della disposizione (e, in particolare, dalla congiunzione “nonché”) si evince, dunque, che la deroga alla regola generale del principio può operare solo a fronte della concorrente sussistenza dei requisiti indicati dalla norma e la relativa determinazione dell’amministrazione deve essere adeguatamente motivata, sia in ordine alla concreta insussistenza di alternative sul mercato, sia in ordine alla precedente esecuzione del contratto. Nel caso in esame mancava la valutazione della struttura del mercato di riferimento e la valutazione dell’assenza di alternative concorrenziali.

Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.

In definitiva, il Giudice Amministrativo ha stabilito che, per l’affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alla soglia eurounitaria, la stazione appaltante può fare ricorso all’affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione.

Tuttavia, l’ente aggiudicatore ha l’obbligo di motivare con riferimento ai parametri indicati nel 3° comma dell’art. 128 del D.lgs. n. 36/2023 secondo il quale “l’affidamento deve garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle specifiche esigenze deve diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilità degli utenti”.

Sempre secondo l’opinione dei Giudici siciliani, argomentando diversamente, si consentirebbe la reiterazione ad nutum dell’affidamento diretto al medesimo operatore, in aperta violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 36/2023; mercato che rimarrebbe precluso ad altri operatori potenzialmente in grado di offrire i medesimi standard qualitativi e prestazionali di cui al citato art. 128, comma 3°.

(Laura Cepollaro)

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