Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Ordinanza del 13 dicembre 2024, n. 11. LâAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dellâUnione Europea la questione pregiudiziale relativa alla compatibilitĂ con la normativa comunitaria della facoltĂ riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici di suddividere la gara in lotti e di limitare la presentazione delle offerte per un solo lotto, per alcuni lotti e per tutti
Con lâordinanza in oggetto, lâAdunanza Plenaria ha sottoposto alla Corte di Giustizia dellâUnione Europea â ai sensi dellâart. 267 TFUE â la questione pregiudiziale relativa alla compatibilitĂ con la normativa comunitaria della facoltĂ riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici di suddividere la gara in lotti e di limitare la presentazione delle offerte per un solo lotto, per alcuni lotti e per tutti.
PiĂš precisamente, la vicenda trae origine dallâindizione della procedura aperta per la fornitura dei âservizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustiziaâ che, in ragione delle dimensioni e del considerevole valore economico dellâappalto, è stata ripartita in 34 lotti, in applicazione dellâart. 51 del D. Lgs. 50/2016 (ora abrogato). Ai sensi di tale disposizione, la Stazione appaltante ha inoltre previsto che âciascun concorrente può presentare offertaâ per il massimo di 13 lotti e del 40% del valore complessivo della gara. La stessa, in sede di chiarimenti, ha altresĂŹ rilevato che lâapplicazione dei limiti richiamati sarebbe avvenuta per ogni singolo offerente, senza estendere la verifica a eventuali suoi rapporti con altri di partecipazioni societarie ex art. 2359 del Cod. Civ.
Lâaggiudicazione dei lotti nn. 16 e 19 è stata impugnata dallâappellante, seconda classificata, la quale ha dedotto che lâaggiudicataria doveva essere esclusa per violazione del limite massimo di partecipazione, poichĂŠ: a) lâaggiudicataria fa parte di un gruppo societario le cui controllate hanno partecipato alla procedura di affidamento per un valore complessivo di oltre il 99% del totale; b) si tratterebbe di un âmega concorrente unicoâ, la cui partecipazione alla gara sarebbe avvenuta âin aperta elusione dellâart. 51, co. 2 e 3, D. Lgs. 50/2016 e del vincolo di partecipazione fissato dal bando di garaâ. Lâesame di queste censure è stato deferito ex art. 99, co. 1, cod. proc. Amm. allâAdunanza Plenaria dalla V sezione del Consiglio di Stato. Le questioni deferite, dunque, riguardano lâapplicazione del limite di partecipazione (oltre che del vincolo di aggiudicazione) e, in subordine, se il limite si applichi âoltre lâoperatore economico offerente, nel caso in cui la medesima legge di gara non rechi una specifica indicazione in tal sensoâ. In caso di risposta positiva al quesito, si chiede di chiarire quali siano i parametri âdi detta espansione soggettivaâ e sulla base di quali indici lâoperazione interpretativa debba essere condotta e inoltre sulla base di quali criteri debbano essere individuate âle offerte da escludere in quanto in soprannumeroâ.
Sul tema, i Giudici della V sezione di Palazzo Spada, nel deferire le questioni allâAdunanza Plenaria, sostenendo che il limite di partecipazione (e di aggiudicazione) presenta un carattere discrezionale e che lâinteresse alla massima apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza è in posizione equi-ordinata e non sovraordinata rispetto allâinteresse alla selezione del miglior contraente privato, hanno aderito alla c.d. tesi restrittiva. In ossequio a questâultima, invero, i limiti non sono estensibili a casi non previsti dalla legge o dal bando, per lâimpossibilitĂ di introdurre a posteriori cause di esclusione, che lederebbero i principi di certezza e trasparenza. Per le ordinanze di rimessione, dunque, il riferimento al considerando 79 della Direttiva 2014/24/UE â che ha rimarcato il carattere discrezionale della suddivisione della gara in lotti e dei limiti di partecipazione â sarebbe sintomatico del fatto che lâobiettivo della massima apertura alla concorrenza non avrebbe eliso quello tipico dellâevidenza pubblica alla selezione del miglior contraente. Il bilanciamento dei contrapposti interessi si sarebbe quindi tradotto nellâaffermazione della natura discrezionale delle scelte della stazione appaltante di fissare nel bando di gara i limiti di partecipazione e di aggiudicazione. La conclusione che se ne trae, dunque, è che in assenza di previsioni espresse nei documenti posti a base gara i limiti non potrebbero essere applicati a livello di gruppo societario.
Ad avviso invece dellâAdunanza Plenaria, la ricostruzione delle ordinanze di rimessione – pur basata su dati testuali tratti dalla direttiva 2014/24/UE – potrebbe risentire di una visione parziale del diritto dellâUnione europea, in cui lâapertura alla concorrenza è enunciata nel considerando 1, quale valore fondante lâarmonizzazione a livello sovranazionale per gli appalti sopra la soglia di rilevanza economica ivi stabilita. Il considerando 2, inoltre, enuncia lâobiettivo di âfacilita(re) in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI)â, in chiave strategica per una âcrescita intelligente, sostenibile e inclusivaâ.
 Ebbene, la realizzazione degli obiettivi enunciati dallâUnione europea ed ora richiamata potrebbe mancare se lasciata alla discrezionalitĂ della stazione appaltante nella definizione delle condizioni di partecipazione ad una gara suddivisa in lotti.
Pertanto, dovrebbe essere sindacabile la scelta di non applicare il limite di partecipazione a livello di gruppo societario, quando essa conduca a consentire ad un solo gruppo di concorrere per 32 dei 34 lotti totali, per un valore complessivo superiore al 99% di quello complessivo della gara, e cosĂŹ avvalersi in massimo grado della sua posizione di forza economica per vanificare la finalitĂ della suddivisione in lotti e del limite di partecipazione per essi previsto.
Sul punto, significativo è lâart. 58, comma 4 del D.lgs. 36/2023 che, rispetto al previgente codice, ha disposto che le stazioni appaltanti: possono limitare âil numero massimo di lotti per i quali è consentita lâaggiudicazione del medesimo concorrenteâ tra lâaltro âper ragioni inerenti al relativo mercatoâ, e in questo specifico caso âanche a piĂš concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dellâarticolo 2359 del codice civileâ, ovvero in situazione di controllo societario; alle âmedesime condizioni e ove necessario in ragione dellâelevato numero atteso di concorrentiâ, possono limitare âanche il numero di lotti per i quali è possibile partecipareâ.
Tali disposizioni – siano esse innovative rispetto al previgente codice dei contratti pubblici oppure meramente ricognitive nel sistema nazionale dei principi europei rilevanti – rappresentano i parametri per valutare se lâamministrazione abbia correttamente e legittimamente esercitato la discrezionalitĂ ad essa attribuita nella definizione dei limiti di partecipazione e di aggiudicazione di gare suddivise in lotti.
In tale ottica, la partecipazione in massa di imprese facenti parte del medesimo gruppo societario potrebbe quindi vanificare, o eludere, i limiti previsti dalla stazione appaltante nel bando di gara, sulla base del formale riferimento al âconcorrenteâ o di âofferenteâ, senza alcuna possibilitĂ di unâestensione su base soggettiva al gruppo di cui questo fa parte.
Pertanto, ai sensi dellâart. 267 del Trattato sul funzionamento dellâUnione europea, previa riunione dei giudizi deferiti ex art. 99, comma 1, cod. proc. amm., lâAdunanza Plenaria ha rimesso alla Corte di giustizia dellâUnione europea le seguenti questioni pregiudiziali:
- I) se il diritto dellâunione europea, ed in particolare lâart. 2, par. 1, n. 10), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che definisce lââoperatore economicoâ, in relazione al considerando 1 e 2 della medesima direttiva, può essere interpretato in senso estensivo al gruppo societario di cui fa parte;
- II) se il diritto dellâunione europea, ed in particolare lâart. 46 della direttiva 2014/24/UE, relativo alla suddivisione della gara in lotti, che facoltizza le amministrazioni aggiudicatrici a suddividere la gara in lotti (par 1), a limitare la presentazione delle offerte âper un solo lotto, per alcuni lotti o per tuttiâ (par. 2), e a indicare âil numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerenteâ (par. 2, comma 1), possa essere applicato dando rilievo al gruppo societario di cui fa parte lâofferente;
III) se il diritto dellâUnione europea, ed in particolare i principi generali di certezza e proporzionalitĂ , ostino ad unâesclusione dalla gara in via automatica di un offerente facente parte di un gruppo societario che in una gara suddivisa in lotti ha partecipato e presentato offerte attraverso le proprie partecipate in misura superiore ai limiti di partecipazione e di aggiudicazione previsti dal bando di gara.
(Beatrice Petrucci ed Eugenia Maggiulli)