Con parere n. 3360 del 03.04.2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha precisato che, ferma restando l’incompatibilità fra le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di Direttore dei Lavori (DL) per interventi di importo superiore a € 1.500.000, non sussiste un divieto generale a far svolgere allo stesso soggetto incarichi di collaboratore sia per il RUP sia per il DL.
Il Ministero sottolinea infatti che, nell’ambito della normativa in materia di lavori pubblici, RUP e DL operano in stretta collaborazione ma con ruoli e responsabilità differenti e che né nel Codice previgente né in quello attuale è espressamente vietato che un collaboratore affianchi entrambe le figure, a condizione che venga rispettata la normativa e non sussistano conflitti di interesse.
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