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MIT: Sospensione dell’esecuzione dei lavori

MIT: Sospensione dell’esecuzione dei lavori

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Con il parere n. 3419 del 13 maggio 2025 il Ministero infrastrutture e trasporti precisa che il comma 5 dell’art. 121 del Codice dei contratti pubblici (secondo tale comma, qualora la sospensione o le sospensioni nell’esecuzione dei lavori durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità, fermo restando che se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti) trova applicazione sia in caso di sospensioni disposte dal direttore dei lavori (comma 1 della medesima norma, in caso di circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto), sia in caso di sospensioni disposte dal RUP (comma 2: sospensione disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse).

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