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In relazione agli appalti finanziati con fondi PNRR, trova applicazione l’art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023

In relazione agli appalti finanziati con fondi PNRR, trova applicazione l’art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. V 29/4/2025 n. 3611 In relazione agli appalti finanziati con fondi PNRR, trova applicazione l’art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, che richiama in modo tassativo e statico (rinvio fisso) specifiche disposizioni del D.L. 77/2021 e del D.L. 13/2023. Per tutte le materie non disciplinate da tali norme speciali, si applicano direttamente le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha chiarito che negli appalti finanziati con fondi PNRR, trova applicazione l’art. 225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 che opera un rinvio fisso a specifiche disposizioni del D.L. 77/2021 e del D.L. 13/2023, mentre per tutte le materie non disciplinate da tali norme, si applicano direttamente le disposizioni del Nuovo Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Nel caso di specie, il Consiglio ha respinto l’appello proposto da una società esclusa da una procedura di gara, finanziata con fondi PNRR, per l’esecuzione di lavori pubblici, a seguito dell’esito negativo del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

Infatti, la stazione appaltante aveva riscontrato che in sede di giustificazione dell’offerta, la Società aveva ridotto il costo della manodopera inizialmente dichiarato, modificando dunque un elemento sostanziale, in violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta.

In considerazione del fatto che l’art. 225, comma 8 opera un rinvio fisso solo a specifiche disposizioni del D.L. 77/2021 e nel D.L. 13/2023, e non essendo disciplinato tra queste il subprocedimento di verifica delle offerte, il Consiglio per decidere della questione ha applicato la disciplina prevista dal D.Lgs. 36/2023, che prevede che l’operatore economico può fornire giustificazioni dell’offerta, ma non modificarne i contenuti essenziali, come appunto il costo della manodopera.

Infatti, come ribadisce il Consiglio, “secondo principi consolidati, nel subprocedimento di verifica dell’affidabilità economica dell’offerta, l’offerente può dimostrare la congruità dell’offerta anche attraverso riferimenti interni alla stessa offerta (per un minor costo del lavoro o per una migliore organizzazione aziendale o altro) ma non incidendo sui contenuti del progetto da eseguire o modificando uno degli elementi essenziali dell’offerta come il costo complessivo del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto. La modifica dei costi della manodopera dichiarati comporta infatti un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, pregiudicando gli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e ledendo il principio di parità di trattamento dei concorrenti”.

Per tali motivi, l’appello è stato rigettato, ed è stata confermata l’esclusione della Società dalla gara.

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