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Il Regolamento ANAC n. 272/2023 è illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità per l’operatore economico di presentare osservazioni e memorie

Il Regolamento ANAC n. 272/2023 è illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità per l’operatore economico di presentare osservazioni e memorie

Tar Lazio roma

TAR Lazio, Roma, sez. I-quater, 13 maggio 2025, n. 9151 Il Regolamento ANAC n. 272/2023 è illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità per l’operatore economico di presentare osservazioni e memorie e di chiedere l’audizione prima dell’annotazione nel casellario informatico

Con la sentenza in commento, il TAR Lazio ha ribadito che il Regolamento ANAC n. 272/2023 è illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità per l’operatore economico di presentare osservazioni e memorie e di chiedere l’audizione prima dell’annotazione nel casellario informatico.

In particolare, il caso di specie riguarda la trascrizione, da parte dell’ANAC, di una segnalazione proveniente da una stazione appaltante (Comune di Busto Arsizio) relativa a comportamenti ritenuti rilevanti ai fini dell’affidabilità dell’impresa. Sul punto, il regolamento ANAC n. 272/2023, oggetto di gravame, prevede che l’annotazione avvenga automaticamente sulla base delle segnalazioni proveniente dalle Stazioni Appaltanti, senza instaurare un contraddittorio preventivo con l’operatore economico e senza effettuare una valutazione approfondita dell’utilità e della non manifesta infondatezza della segnalazione stessa. Allo stato, invero, l’Autorità si limita a recepire le segnalazioni provenienti dalle stazioni appaltanti, in una logica di mera trascrizione.

Il Giudice amministrativo, seguendo il solco delle coordinate ermeneutiche fornite sul tema dal medesimo Tribunale, ha ritenuto che tale impostazione svuoti di contenuto il potere di annotazione, che è invece espressione di una funzione autonoma e non delegabile dell’Autorità. Invero, nonostante la natura dichiarativa e non sanzionatoria dell’annotazione, questa può comportare effetti restrittivi sulla capacità contrattuale dell’impresa, incidendo sulla sua reputazione e competitività nel mercato dei contratti pubblici.

Infatti, nella sentenza in commento si legge che “la valutazione dell’utilità e della non manifesta infondatezza della notizia da parte di un soggetto super partes, quale è un’Autorità amministrativa indipendente, è, in definitiva, una condizione ineliminabile perché sia giuridicamente e socialmente accettabile l’attenuazione della capacità di contrarre o della competitività di un operatore economico determinata dalla pubblicità di atti o fatti che ne evidenziano l’inaffidabilità (imputabili a scelte unilaterali dei committenti pubblici con i quali ha avuto pregressi rapporti procedimentali o contrattuali di ricorrere a forme di autotutela pubblicistica o privatistica, come provvedimenti di risoluzione o di applicazione di penalità contrattuali), spesso privi di una preliminare verifica in sede giurisdizionale”.

E, ancora, il “contraddittorio, posto che l’inserimento nel casellario genera effetti (non interdittivi ma comunque) negativi per gli operatori economici attinti dall’annotazione e che le segnalazioni provengono da soggetti che hanno fatto uso di poteri autoritativi di disposizione del rapporto procedimentale o contrattuale di cui non è stata preventivamente scrutinata la legittimità da parte di un giudice terzo ed imparziale, l’acquisizione dei contributi procedimentali e del “punto di vista” dell’impresa interessata si pone come una garanzia irrinunciabile per la validità del provvedimento finale”.

In conclusione, dunque, il Collegio ha affermato che nel sistema di annotazione delineato dalla delibera 272/2023 a mancare è la formazione di una volontà dell’Autorità procedimentalizzata che si determini per l’inserimento di una segnalazione all’interno del casellario all’esito di una valutazione dei fatti – compiuta sulla base sia della prospettazione della parte pubblica che delle osservazioni di quella privata – che riveli la non manifesta infondatezza della segnalazione e l’utilità dell’annotazione.

Tanto chiarito, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del Regolamento n. 272/2023 nella parte in cui non prevede: i) la possibilità per l’operatore economico di presentare entro un congruo termine memorie e documenti e di chiedere l’audizione; ii) la valutazione del materiale istruttorio raccolto e iii) l’adozione di una motivata decisione finale di archiviazione o di inserimento della notizia nel casellario.

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