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ANAC: Dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare

ANAC: Dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare

contratti pubblici

Con decisione del Consiglio approvata nell’adunanza del 28 maggio 2025, l’ANAC ha chiarito che, fermo il disposto dell’art. 97 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante nell’apposito modello A da inviare all’Autorità dovrà segnalare l’operatore economico che si sia reso effettivamente responsabile di una dichiarazione non veritiera o che abbia presentato documentazione falsa.

L’Autorità laddove, all’esito del procedimento sanzionatorio, dovesse ravvisare la  sussistenza dei presupposti per procedere all’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, darà evidenza nel testo dell’annotazione del solo nominativo dell’impresa/professionista interessata/o che ha reso le dichiarazioni – o prodotto la documentazione – non veritiere, omettendo qualsiasi riferimento agli altri operatori raggruppati o consorziati a cui la condotta non è imputabile, ed evidenziando unicamente che l’operatore economico/professionista nei cui confronti viene disposta l’annotazione ha reso le dichiarazioni nell’ambito di un raggruppamento   (RTI- RTP) o consorzio stabile.

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