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È legittimo il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche, ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023, anche al personale delle società in house

È legittimo il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche, ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023, anche al personale delle società in house

Corte dei conti

Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo Regione LOMBARDIA/128/2025/PAR È legittimo il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche, ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023, anche al personale delle società in house, purché coinvolto in attività svolte nell’ambito di procedure di affidamento a terzi

Il Comune di Milano ha chiesto alla Corte dei Conti un parere in merito alla possibilità di incentivare – ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 – anche il personale della propria società in house, quando questo collabora con i dipendenti comunali nello svolgimento delle funzioni tecniche previste dall’Allegato I.10 del Codice, nell’ambito di procedure di affidamento a terzi di lavori, servizi o forniture.

Dopo aver verificato l’ammissibilità formale della richiesta, sia dal punto di vista soggettivo (essendo stata presentata dal Sindaco, legale rappresentante dell’Ente) sia oggettivo (in quanto attinente alla materia della contabilità pubblica, formulata in termini generali e astratti e non interferente con procedimenti giurisdizionali), la Corte ha affrontato il merito della questione.

La Corte ha riconosciuto la piena legittimità della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la propria società in house per l’espletamento delle funzioni tecniche necessarie ai fini dell’affidamento di contratti pubblici. Tale cooperazione, purché motivata da effettive carenze qualitative o quantitative di personale interno, è pienamente conforme ai principi di buon andamento, efficienza ed economicità sanciti dall’art. 97 Cost. e dalla legge n. 241/1990.

La medesima, invero, ha ribadito che la società in house, pur essendo formalmente distinta dall’Amministrazione, non è un soggetto “terzo”, bensì un’articolazione organizzativa della stessa, sottoposta a controllo analogo.

Inoltre, il Giudice contabile si è espresso positivamente sulla possibilità di riconoscere gli incentivi ex art. 45 anche ai dipendenti della società in house, qualora questi partecipino effettivamente e qualificatamente allo svolgimento delle funzioni tecniche previste nell’Allegato I.10, nell’ambito di procedure di affidamento a terzi.

Questo orientamento è coerente con quanto affermato da precedenti pronunce contabili (in particolare della Sezione Sardegna), secondo cui l’obiettivo della norma è valorizzare le professionalità interne e ciò include anche quelle presenti nelle società in house.

La recente modifica normativa (d.lgs. 209/2024) che ha sostituito la dicitura “dipendenti” con “proprio personale” nell’art. 45, comma 2, non muta la sostanza, poiché l’interpretazione sistematica porta comunque a ricomprendere nel concetto di “proprio personale” anche quello delle in house, in quanto parte dell’apparato pubblico operativo.

Tuttavia, vengono chiariti alcuni punti imprescindibili: a) Gli incentivi possono essere riconosciuti solo in presenza di una procedura di affidamento a terzi. Se l’attività è svolta in autoproduzione dalla in house, cioè direttamente per conto dell’Amministrazione senza gara, gli incentivi non spettano, poiché non si è in presenza di un vero affidamento né di funzioni tecniche in senso proprio; b) il Comune e la società in house dovranno disciplinare con precisione, mediante apposito disciplinare, il perimetro delle funzioni svolte, le modalità di partecipazione del personale e i criteri di erogazione degli incentivi. Ciò per evitare duplicazioni o erogazioni indebite, come la corresponsione di premi interni da parte della in house per le stesse attività già oggetto dell’incentivo pubblico; c) resta fermo il limite massimo del 2% dell’importo a base di gara, e la necessità di rispettare i criteri di riparto indicati dal Regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 45, comma 3.

La Corte, in conclusione, ha confermato la piena legittimità e coerenza sistemica della soluzione prospettata dal Comune, sottolineando che una risposta negativa svuoterebbe di senso la funzione stessa delle in house, costringendo l’Amministrazione ad affidamenti esterni costosi e lenti, con effetti contrari ai principi fondamentali del Codice dei contratti pubblici e dell’ordinamento.

In conclusione, la Corte ha confermato un orientamento pragmatico e coerente con la ratio del vigente Codice: valorizzare le professionalità interne (anche in house) e contenere i costi derivanti dal ricorso a risorse esterne, ma sempre nel rispetto della legalità formale e sostanziale.

Questo apre spazi importanti per un utilizzo più efficiente e integrato delle strutture pubbliche e delle società partecipate.

Ha ricordato, infine, che il parere non ha valore esimente rispetto ad eventuali responsabilità amministrative, che restano comunque in capo all’Amministrazione, la quale dovrà operare con discrezionalità ma anche nel rispetto dei vincoli richiamati nel parere stesso.

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