TAR Lazio sez. I ter 27/5/2025 n. 10136 L’operatore economico affidatario uscente che impugna l’affidamento diretto del medesimo servizio ad altro concorrente è privo di interesse al ricorso (e, conseguentemente, il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse). La mancanza di interesse deriva dal fatto che, anche in caso di accoglimento del ricorso e annullamento dell’affidamento contestato, l’operatore uscente non potrebbe comunque ottenere l’aggiudicazione o subentrare nel contratto a causa del divieto imposto dal principio di rotazione
La vicenda de qua prende le mosse dall’impugnazione esperita da un operatore economico verso una delibera del Consiglio Federale della Federazione I.S., nello specifico la n. 111 del 12 marzo 2025. Tale delibera concerneva l’affidamento diretto ad altro operatore economico del servizio di produzione e regia per la trasmissione delle dirette video-streaming dei grandi eventi FIS-Stagione Agonistica 2024/2025. Si impugnavano, altresì, gli atti conseguenti e si chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, con conseguente accertamento a conseguire l’aggiudicazione ed il subentro nel contratto.
Le doglianze addotte a sostegno della tesi erano due; con la prima si lamenta la mancanza dei requisiti di esperienza richiesti dalla lex specialis, con la seconda, il mancato rispetto da parte della Stazione appaltante dei criteri individuati dalla stessa per procedere all’affidamento.
Il TAR, senza entrare nel merito delle censure, dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
La procedura oggetto di gara veniva, infatti, indetta secondo la disciplina dell’affidamento diretto ex art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 del 2023. Tale procedura rientra tra quelle improntate al principio di rotazione.
Pertanto, risultando la parte ricorrente l’affidataria uscente del servizio, Essa, in quanto tale, non avrebbe giammai potuto conseguire tale affidamento poiché ciò si sarebbe posto in contrasto con il principio surrichiamato.
A tale principio è, infatti, consentito derogare, sottolinea il TAR, unicamente in quei casi in cui il mercato, per sua conformazione, non presenta effettivamente un’alternativa.
Nel caso di specie, plurime sono state le manifestazioni di interesse presentate, per cui, anche ammettendo l’erroneità dell’aggiudicazione, il ricorrente non avrebbe mai potuto conseguire l’utilità finale di subentrare nel contratto.
(Lorenza Saviano)