TAR Toscana Sez. I 10/6/2025 n. 1026 La diversità dei settori di attività tra l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata non rende inammissibile l’avvalimento della certificazione di parità di genere. Questo perché la certificazione attiene a scelte e modalità di tipo gestionale e organizzativo che sono trasversali rispetto ai singoli settori di operatività del soggetto certificato
La sentenza in commento affronta una questione di grande attualità e rilevanza nel panorama degli appalti pubblici: la possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale per beneficiare del punteggio connesso alla certificazione del sistema di gestione per la parità di genere (UNI/PdR 125:2022), anche laddove sussista una diversità tra i settori di attività dell’impresa ausiliaria e di quella ausiliata.
Sul punto, il TAR Toscana afferma con chiarezza un principio che segna un’importante apertura sistemica: «La diversità dei settori di attività tra l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata non rende inammissibile l’avvalimento della certificazione di parità di genere», specificando che tale certificazione «attiene a scelte e modalità di tipo gestionale e organizzativo che sono trasversali rispetto ai singoli settori di operatività del soggetto certificato».
Questa posizione appare perfettamente allineata alla ratio della disciplina codicistica introdotta dall’art.104 del D.Lgs. n. 36/2023, che segna un passaggio concettuale dall’avvalimento inteso come mero “prestito di requisiti” verso una valorizzazione dell’effettività del contratto quale strumento di messa a disposizione di risorse organizzative, umane e gestionali. In tale contesto, il contratto di avvalimento premiale assume una centralità sostanziale: non è il solo possesso documentale della certificazione a rilevare, bensì la concreta disponibilità dell’organizzazione aziendale e delle prassi che ne costituiscono il fondamento.
In sintesi, la sentenza chiarisce che, nel contesto attuale, la certificazione di parità di genere costituisce una risorsa organizzativa suscettibile di essere prestata in avvalimento, a prescindere dal settore di attività delle imprese coinvolte, purché il contratto sia redatto in modo sostanziale e rispondente agli standard richiesti dalla normativa tecnica e dalla prassi applicativa. Una lettura moderna, dinamica e coerente con l’evoluzione del diritto dei contratti pubblici.