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L’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 non esclude la facoltà dell’Amministrazione di attivare la verifica discrezionalmente

L’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 non esclude la facoltà dell’Amministrazione di attivare la verifica discrezionalmente

tar Emilia Romagna

TAR Friuli-Venezia Giulia Sez. I 23/6/2025 n. 250 L’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, pur prevedendo l’obbligo per la stazione appaltante di indicare nel bando gli “elementi specifici” ai fini della valutazione di anomalia, non esclude affatto la facoltà dell’Amministrazione di attivare la verifica discrezionalmente qualora emergano, ex post, elementi concreti e specifici che inducono a dubitare della sostenibilità dell’offerta, anche se non previamente codificati nella lex specialis

Con la sentenza in oggetto, il TAR Friuli-Venezia Giulia ha chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di specie, la società ricorrente era stata esclusa dalla gara in quanto la sua offerta era risultata anomala: manifestamente troppo bassa rispetto alla base di gara e basata su giustificazioni aziendali ritenute generiche dalla commissione valutatrice.

La società ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione, sostenendo che il subprocedimento di verifica dell’anomalia non avrebbe dovuto essere attivato. In particolare, ha sostenuto che l’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 vincola l’amministrazione a verificare esclusivamente gli “elementi specifici” espressamente indicati nel bando, ritenendo pertanto illegittima l’indagine svolta, eccependo un eccesso di potere e violazione di legge da parte della stazione appaltante.

Il TAR ha rigettato il ricorso, evidenziando che l’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, pur prevedendo l’obbligo per la stazione appaltante di indicare nel bando gli “elementi specifici” ai fini della valutazione di anomalia, non esclude affatto la facoltà dell’Amministrazione di attivare la verifica discrezionalmente qualora emergano, ex post, elementi concreti e specifici che inducano a dubitare della sostenibilità dell’offerta, anche se non previamente codificati nella lex specialis.

Tale potere trova fondamento nella clausola generale del buon andamento dell’azione amministrativa, prescindendo dunque dalla lex specialis, in quanto volto a salvaguardare l’interesse pubblico alla serietà e affidabilità dei servizi appaltati.

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