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Il requisito della “esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”

Il requisito della “esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Sez. VII, 20.6.2025, n. 5392 Il requisito della “esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, previsto dall’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 per la nomina dei commissari di gara, deve essere interpretato non in modo formalistico e atomistico, ma secondo un approccio sistematico e contestualizzato, che tenga conto della poliedricità delle competenze richieste dalla prestazione complessiva

Con la sentenza n. 5392 del 2025, la Settima Sezione del Consiglio di Stato chiarisce quanto disposto dall’art. 93, comma 2, in materia di requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Nello specifico, parte appellante, seconda classificata alla gara per il servizio di assistenza tecnica informatica e gestione condivisa delle aule didattiche, informatiche e multimediali presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, lamentava una violazione dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 contestando la modalità di composizione della Commissione, in quanto almeno due componenti non sarebbero stati in possesso del profilo professionale richiesto per essere qualificati come “membri esperti”.

Il Collegio, sul punto, chiarisce che “l’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, non deve essere valutata in maniera settoriale o rigidamente tecnica, ma deve piuttosto essere intesa in coerenza con la “poliedricità delle competenze” richieste dalla prestazione oggetto dell’appalto, soprattutto quando quest’ultima investe ambiti compositi, come nel caso oggetto della pronuncia, in cui l’affidamento riguardava al contempo servizi informatici, didattici e gestionali per un Ateneo.

Secondo la Settima Sezione del Consiglio di Stato, la selezione dei commissari deve tener conto non solo delle specifiche professionalità richieste dai singoli criteri tecnici previsti dalla lex specialis, ma anche delle competenze funzionali alla valutazione delle esigenze dell’amministrazione, nonché degli aspetti organizzativi e gestionali su cui incide l’offerta.

In particolare, si ribadisce che il possesso del requisito di “esperienza nello specifico settore” va apprezzato nel suo complesso, in funzione dell’effettiva idoneità della Commissione nel suo insieme a valutare l’oggetto dell’appalto.

Ciò consente la legittima composizione di collegi giudicanti in cui coesistano competenze settoriali con esperienze accademiche e gestionali tutte coerenti con le dimensioni plurime dell’oggetto della gara.

Pertanto, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello, lo ha respinto.

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