TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 27.6.2025, n. 12762 La Direttiva 2014/24/UE (art. 57) riconosce la rilevanza delle condotte di chi esercita “poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, a prescindere dalla qualifica formalmente rivestita” a fini escludenti, confermando che l’ordinamento nazionale può valutare anche figure prive di formali poteri societari
Con la sentenza in commento, il Giudice Amministrativo ha avuto ragione di sostenere che la Direttiva 2014/24/UE (art. 57) riconosce la rilevanza delle condotte di chi esercita “poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, a prescindere dalla qualifica formalmente rivestita” a fini escludenti, confermando che l’ordinamento nazionale può valutare anche figura prive di formali poteri societari.
Nello specifico, la H S.r.l. (di seguito anche solo “H”) è stata esclusa da una gara indetta dalla ASL Roma 5 per il servizio di trasporto utenti disabili sulla base di procedimenti penali a carico della società e di alcuni suoi soci, nonché di un’annotazione nel casellario informatico ANAC, elementi questi che hanno determinato, a detta della Stazione Appaltante, il configurarsi del c.d. grave illecito professionale, incidendo concretamente sull’affidabilità e sull’integrità della suddetta società.
La H ha contestato siffatta decisione, sostenendo che i procedimenti penali non riguarderebbero fatti rilevanti per la società, essendo riferiti a soci di minoranza o a eventi successivi alla presentazione dell’offerta.
Inoltre, ha sottolineato che non è stato considerato il fatto che la Società avesse adottato misure di “self-cleaning” al fine di dimostrare la propria buona condotta e, per l’effetto, la propria (contestata) affidabilità e integrità.
Tuttavia, la ASL ha difeso la propria scelta, evidenziando che alcuni soci coinvolti nei procedimenti penali, sono stati riconosciuti come amministratori di fatto della società, anche se, formalmente, non ricoprivano la carica di amministratori.
In realtà, i soggetti in questione detenevano il potere effettivo di rappresentanza e di controllo nella società e, conseguentemente, le loro azioni – penalmente rilevanti – possono quindi essere imputate alla società stessa.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha aderito a tale impostazione, ricordando che la disciplina dei contratti pubblici prevede l’esclusione dell’operatore economico (anche) quando emergano gravi illeciti professionali da parte di soggetti con poteri di fatto, seppur in assenza di una nomina formale.
La valutazione della ASL è stata, quindi, ritenuta congrua e motivata, basata su atti giudiziari e affatto arbitraria, in linea altresì con il prevalente orientamento giurisprudenziale che riconosce all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella valutazione di siffatte situazioni.
Pertanto, il TAR Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha respinto.