TAR Lazio, Roma, 23 marzo 2026 n. 5361 – Il giudizio di equivalenza tra CCNL rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante; il sindacato del giudice amministrativo si arresta alla verifica della correttezza dell’istruttoria del RUP e dell’assenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
Con la sentenza in commento, il TAR Roma si è pronunciato sui limiti del sindacato giurisdizionale in ordine al giudizio di equivalenza delle tutele tra contratti collettivi, ribadendo la natura di discrezionalità tecnica di tale valutazione, affrontando margini di censurabilità in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione adottato nei propri confronti, contestando il giudizio di “non equivalenza” espresso dalla stazione appaltante, deducendone l’erroneità sotto il profilo del merito.
In particolare, nell’ambito dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di alcuni lavori di ammodernamento delle gallerie autostradali, un concorrente, inizialmente risultato aggiudicatario, si è impegnato ad applicare il CCNL Edilizia, confermando nella propria offerta i costi della manodopera indicati negli atti di gara.
A seguito della richiesta della Committente di documentazione a comprova dei requisiti dell’offerta, l’aggiudicataria ha trasmesso tabella dei costi della manodopera, redatta applicando esclusivamente il CCNL edilizia; a fronte di ciò, la Committente ha chiesto di trasmettere anche dichiarazione di equivalenza del CCNL industria metalmeccanica al CCNL edilizia.
Il Consorzio ha ottemperato alla richiesta trasmettendo una articolata dichiarazione di equivalenza. Dopo aver evidenziato molteplici differente tra i due CCNL, la Committente ha rilasciato un giudizio di non equivalenza del CCNL indicato dalla consorziata esecutrice dell’aggiudicatario, ritenendo non modificabile ex post l’indicazione del CCNL individuato dalla ricorrente nella propria offerta, nonostante l’odierna ricorrente avesse chiarito: a) il riconoscimento di elementi economici ad personam, onde compensare le minori tutele del CCNL Metalmeccanica; b) il proprio impegno ad applicare, nell’esecuzione delle prestazioni di sua spettanza, il CCNL edilizia; c) che la consorziata esecutrice fosse stata indicata solo quale produttrice e fornitrice di barriere stradali di sicurezza, antirumore, integrate e fonoassorbenti, senza operare in cantiere.
Tanto doverosamente chiarito, esaminate le rispettive censure e contestazioni, i giudici del TAR Lazio hanno ritenuto di dover rigettare il ricorso presentato, osservando quanto segue.
In via preliminare, il TAR Roma ha rigettato i primi due motivi di ricorso, rilevando che le doglianze della ricorrente si risolvessero, invero, nel tentativo di modificare ex post il contenuto dell’offerta.
In particolare, il Collegio ha rilevato che la qualificazione della consorziata quale mero fornitore, prospettata solo successivamente alla scadenza del termine di gara, si pone in contrasto con quanto dichiarato in offerta, ove la stessa era stata indicata come impresa esecutrice.
Parimenti, è stata ritenuta infondata la dichiarazione tardiva di impegno ad applicare un diverso contratto collettivo rispetto a quello indicato in offerta, atteso che il CCNL incide direttamente sui costi della manodopera e costituisce, pertanto, elemento essenziale dell’offerta economica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9510).
Con specifico riferimento alle censure relative al merito del giudizio di “non equivalenza” espresso dalla Stazione appaltante, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di equivalenza delle tutele costituisce “espressione della discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante è titolare nella cura del pubblico interesse affidatole dalla legge e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente affetta da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti” (T.A.R. Torino, sez. II, 18 aprile 2025, n. 689; T.A.R. Napoli, sez. IV, 30 ottobre 2025, n. 7073). Sicché, “compito del Collegio [sarà] quello di valutare se l’attività istruttoria condotta dal RUP sia complessivamente corretta e se il risultato al quale egli è pervenuto non sia irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti” (T.A.R. Roma, sez. II-bis, 18 giugno 2025, n. 12007).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il TAR ha ritenuto infondate le censure proposte, non emergendo profili di abnormità, errori di fatto o violazioni procedurali nell’operato della stazione appaltante.
In particolare, il Collegio ha valorizzato, in primo luogo, il comportamento della stessa ricorrente la quale, nell’ambito del giudizio di equivalenza, aveva riconosciuto la non piena sovrapponibilità delle tutele offerte dai due contratti collettivi, prospettando la necessità di introdurre specifiche “clausole di salvaguardia economica” al fine di “garantire tutele economiche e normative non inferiori rispetto a quelle previste dal CCNL Edilizia Aziende Industriali (F012), pur applicando alla società CAR Segnaletica Stradale S.r.l. il CCNL Metalmeccanica Industria (C011)”, così da realizzare una condizione di “equivalenza delle tutele rispetto al CCNL F012, sotto i profili: normativo (maggiorazioni e controlli); economico (RGA + ITS)”.
Tale circostanza è stata ritenuta significativa in quanto evidenzia come la stessa parte ricorrente abbia implicitamente ammesso la non equivalenza originaria tra i due sistemi di tutela, rendendo necessari interventi correttivi ad hoc.
In secondo luogo, il TAR ha rilevato come il provvedimento di esclusione fosse sorretto da un’istruttoria completa e puntuale, nell’ambito della quale la stazione appaltante aveva analiticamente esaminato le divergenze tra i due contratti collettivi, avvalendosi anche del contributo di un esperto in materia giuslavoristica, giungendo così a una motivata conclusione circa l’inferiorità delle tutele garantite dal CCNL Metalmeccanica rispetto al CCNL Edilizia.
Ne consegue che la mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, dell’esistenza di analoghe forme di tutela nel settore metalmeccanico integra uno scostamento significativo, correttamente valorizzato dalla stazione appaltante ai fini del giudizio di non equivalenza.
In definitiva, il Collegio ha concluso ritenendo che “non ravvisandosi profili di abnormità o manifesta illogicità nella valutazione operata dalla stazione appaltante, anche il motivo in esame merita di essere respinto”.



