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Il provvedimento di revoca della precedente aggiudicazione deve ritenersi implicito nell’atto di nuova aggiudicazione

Il provvedimento di revoca della precedente aggiudicazione deve ritenersi implicito nell’atto di nuova aggiudicazione

TAR Campania

TAR Campania Napoli sez. II 8/6/2026 n. 3596 – Il provvedimento di revoca della precedente aggiudicazione deve ritenersi implicito nell’atto di nuova aggiudicazione, senza che possa predicarsi la necessità di una formale, espressa, determina in tal senso: in proposito è noto che “nel campo del diritto amministrativo, è ammessa la sussistenza del provvedimento implicito quando l’amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali … attraverso un comportamento conseguente” cfr. Cons. St., A.P., 20 gennaio 2020, n. 3, e sez. V, 24 gennaio 2019, n. 589; Tar Lazio, Roma, nr. 7831/2026).

In tal senso si è pronunciato il TAR Campania in una recentissima sentenza, dalla quale emerge che, qualora la stazione appaltante adotti una nuova aggiudicazione incompatibile con quella precedente, non è necessariamente richiesta l’adozione di un autonomo e formale provvedimento di revoca della prima aggiudicazione.

La controversia trae origine da una procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica, nell’ambito della quale la seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione deducendo plurimi profili di illegittimità concernenti, tra l’altro, il contratto di avvalimento dell’aggiudicataria, il possesso dei requisiti di partecipazione e l’attribuzione di alcuni punteggi dell’offerta tecnica.

Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha proceduto al riesame della procedura, riformulando la graduatoria e disponendo una nuova aggiudicazione in favore della ricorrente. L’originaria aggiudicataria si è quindi costituita proponendo ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti, con i quali ha contestato, tra l’altro, la legittimità della rivalutazione delle offerte, la decurtazione di punteggi precedentemente attribuiti, la verifica dell’anomalia dell’offerta e la mancata adozione di un espresso provvedimento di revoca della precedente aggiudicazione.

Per quanto qui rileva, il TAR ha esaminato la censura relativa alla mancata formale revoca della precedente aggiudicazione a seguito della riformulazione della graduatoria e dell’adozione di una nuova aggiudicazione, ritenendo, sul punto, che la revoca del precedente provvedimento fosse implicitamente contenuta nella successiva aggiudicazione, escludendo la necessità di un autonomo ed espresso atto di revoca.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di provvedimento amministrativo implicito. Come noto, nel diritto amministrativo è ammessa la configurabilità di un provvedimento implicito quando l’Amministrazione, pur non adottando formalmente un atto, ne determina univocamente il contenuto sostanziale mediante un comportamento conseguente ovvero attraverso una sequenza procedimentale coerente dalla quale non possa desumersi altra volontà se non quella corrispondente al provvedimento formale. In tale prospettiva, il provvedimento implicito presuppone sia una chiara manifestazione della volontà dell’autorità competente, sia la possibilità di ricavare in modo non equivoco una specifica volontà provvedimentale, dovendo l’atto implicito rappresentare l’unica conseguenza logicamente e giuridicamente desumibile dalla condotta dell’amministrazione (Cons. St., Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5887; Cons. St., Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 589).

Muovendo da tali premesse, il TAR ha affermato che, qualora la stazione appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione incompatibile con quella precedentemente disposta, la revoca di quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nel nuovo provvedimento. La volontà dell’amministrazione di superare il precedente assetto di interessi emerge infatti in modo univoco dalla riformulazione della graduatoria e dall’individuazione di un diverso aggiudicatario, rendendo superflua l’adozione di un’autonoma determinazione di revoca.

Tale principio deve tuttavia essere coordinato con l’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023, che richiama i principi di buona fede e tutela dell’affidamento. Il riconoscimento della revoca implicita non esonera infatti l’amministrazione dall’obbligo di motivare adeguatamente la nuova decisione e di tenere conto dell’eventuale affidamento qualificato maturato dal precedente aggiudicatario.

(Caterina Larocca)

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