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Affidamenti in house: in caso di perdita del “controllo analogo” a seguito di trasformazione societaria occorre una nuova gara

Affidamenti in house: in caso di perdita del “controllo analogo” a seguito di trasformazione societaria occorre una nuova gara

Corte di Giustizia

CGUE, 12 maggio 2022, C-719_20. Affidamenti in house: in caso di perdita del “controllo analogo” a seguito di trasformazione societaria occorre una nuova gara

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata ad esprimersi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.2.2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra un Comune italiano e la provincia di riferimento, vertente sull’approvazione – da parte di quest’ultima – di un Piano per la gestione del servizio rifiuti fino al 2028.

In particolare, l’art. 12 della suddetta direttiva prevede che un appalto pubblico aggiudicato a una persona giuridica di diritto pubblico o privato non rientri nell’ambito di applicazione della stessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) l’amministrazione esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) oltre l’80% delle attività della persona giuridica sono effettuate nello svolgimento di compiti affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai sensi della predetta disposizione, si ritiene poi che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti un controllo analogo ai sensi della lettera a) qualora eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice.

La Corte ha interpretato l’articolo in questione dichiarando che la direttiva 2014/24/UE “deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente in-house, sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale”.

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