TAR Lazio Roma, sez. I quater, 12/3/2026 n. 4630 – Nel procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC esercita un potere di accertamento circa l’esistenza di determinati fatti e non di valutazione circa la fondatezza degli stessi
Con la pronuncia in commento il Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’operatore economico avverso il provvedimento di annotazione nel Casellario, comunicato dall’ANAC a seguito della segnalazione da parte del Committente del provvedimento di risoluzione contrattuale: il Collegio ha ribadito che l’Autorità non è chiamata a valutare la legittimità della stessa, ma esclusivamente la non manifesta infondatezza della notizia da annotare.
In particolare, la ricorrente, sulla base dell’asserita violazione degli artt. 213, comma 10, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 8, comma 2, lett. a), e dell’art. 17, comma 2, del relativo Regolamento per la gestione del Casellario informatico di cui alla delibera ANAC n. 861 del 02.10.2019, come modificato con delibera n. 721/2020 applicabile ratione temporis, ha fornito al Tribunale l’occasione per tornare ad esprimersi sui limiti e sulla natura del potere di annotazione esercitato dall’Autorità nell’ambito del Casellario informatico, nel caso in cui la notizia da iscrivere riguardi la fattispecie risolutiva di cui all’art. 108, comma 4 d. lgs. 50/2016.
Rispetto all’illegittimità dell’annotazione, l’Impresa ha tentato invano di far valere l’argomento secondo il quale l’Autorità avrebbe omesso di considerare che nessun inadempimento le sarebbe stato imputabile in quanto il ritardo nell’ultimazione dei lavori e il mancato rispetto dei termini contrattuali sarebbero dipesi in realtà dalle molteplici difficoltà riscontrate nel corso della fase esecutiva e da ricondurre ad errori progettuali dello stesso Provveditorato che aveva predisposto il progetto esecutivo.
Nel richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia può ritenersi alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione “fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di ‘utilità’ della annotazione” (cfr.: T.a.r. Lazio I, n. 4107/2021; T.a.r. Lazio I-quater, 13 maggio 2022 n. 6032; Idem, 1 dicembre 2023 n. 18068; Idem, 12 luglio 2024 n. 10205), ha ricordato come vi rientrino i casi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, evidenziando in proposito che “nell’esercizio del potere di annotazione l’Autorità è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità in considerazione delle finalità per cui è istituito il Casellario (…)”.
La decisione dell’ANAC di procedere alla pubblicazione nel Casellario dell’avvenuta risoluzione del contratto può essere supportata, dunque, da una motivazione “attenuata” (cfr., ex multis, T.a.r. Roma I-quater, 1° dicembre 2023 n. 18068; Idem, 28 marzo 2023, n. 5326), che si limiti a dar conto della “non manifesta infondatezza” della notizia segnalata, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento, in quanto, nel caso delle risoluzioni contrattuali, l’utilità della notizia è in re ipsa, costituendo questa una fattispecie tipica di annotazione, come tale prefigurata dallo stesso legislatore.
Pertanto, ai fini della legittimità e proporzionalità delle informazioni da riportare nell’annotazione sussiste in capo all’Autorità esclusivamente un onere di completezza espositiva “…sicché l’Autorità, nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell’annotazione» (cfr. ex multis Tar Lazio, sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere dell’Anac è solo quello di dare sinteticamente conto… della diversa ricostruzione dei fatti” (cfr.: T.a.r. Lazio I-quater, 24 ottobre 2022 n. 13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr.: T.a.r. Lazio I-quater, 23 marzo 2023 n. 3742; Idem sez. I, 2 novembre 2021 n. 11137 e 31 dicembre 2020 n. 14186).
Resterebbe invece escluso dal potere dell’Autorità “che la stessa possa sostituirsi al giudice competente a valutare nel merito la sussistenza dell’inadempimento, attività che –com’è evidente – esula dal corretto esercizio del potere di annotazione (cfr. Tar Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186)” (cfr.: T.a.r. Lazio I-quater, n. 6032/2022), residuando tale possibilità solo nelle ipotesi di manifesta infondatezza immediatamente percettibile.



