Cancrini e Partners

L’anticipazione del prezzo si configura come facoltà della S.A.

L’anticipazione del prezzo si configura come facoltà della S.A.

TAR Lombardia

Con la sentenza del 27 aprile 2021, n. 1052, il T.A.R. Lombardia ha stabilito che la corresponsione dell’importo dell’anticipazione del prezzo al 30%, non si configura come diritto dell’operatore economico ma soltanto “come facoltà esercitabile dalla stazione appaltante nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione”.

Il caso di specie riguardava l’applicazione dell’istituto dell’anticipazione contrattuale a seguito di una procedura per l’affidamento dei lavori, a valle della quale l’aggiudicataria aveva subordinato la propria disponibilità a stipulare il contratto al riconoscimento dell’anticipazione del prezzo nella misura di cui all’art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 77/2020, che come noto ha innalzato la percentuale dell’anticipazione dal 20 al 30%.

Il T.A.R., nel ritenere l’anticipazione del prezzo meramente facoltativa, ha confermato la legittimità dell’operato della Stazione appaltante, la quale addiveniva alla revoca dell’aggiudicazione a fronte del rifiuto dell’operatore economico di stipulare contratto.

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