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Appalti, il fatturato specifico è un requisito

Appalti, il fatturato specifico è un requisito

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la sentenza dell’11 novembre 2020, IV Sez., n. 6392, ha affermato che la richiesta di fatturato specifico prova la capacità economica finanziaria e non costituisce, pertanto, una risorsa tecnica. La pronuncia deriva da una controversia in cui si discuteva della legittimità di un contratto di avvalimento. I giudici hanno avuto modo di ribadire la differenza esistente e la ratio sottesa alla richiesta di fatturato e di esperienze pregresse.

In particolare è stato chiarito che il fatturato specifico va qualificato come requisito di carattere economico-finanziario e non come risorsa tecnica, atteso che l’art. 83, comma 4, lett. a), del Codice appalti stabilisce che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, le Stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere “che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto“.

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