Corte costituzionale 17.7.2025 n. 109 – È costituzionalmente illegittimo l’articolo 34-bis, comma 7, del codice antimafia nella parte in cui – disponendo la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell’ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario – non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del prefetto (art. 91, comma 5, cod. antimafia)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 del 17 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia nella parte in cui non prevede la protrazione della sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia – disposta a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario – sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva da parte del prefetto, nel caso di esito positivo della misura.
La questione trae origine dal giudizio instaurato dall’impresa destinataria di un’informazione interdittiva antimafia definitiva, che era stata ammessa nel 2021 al controllo giudiziario volontario. In virtù di tale ammissione, gli effetti del provvedimento interdittivo risultavano sospesi, consentendo all’impresa di ottenere l’aggiudicazione di un contratto di appalto con ANAS S.p.A. Alla scadenza della misura di controllo, nel luglio 2024, l’impresa aveva già presentato istanza di aggiornamento dell’interdittiva ai sensi dell’art. 91, comma 5, cod. antimafia, senza tuttavia ottenere riscontro da parte della prefettura.
Ciò nonostante, la stazione appaltante ha ritenuto reviviscente l’interdittiva e ha disposto la risoluzione del contratto.
Il TAR Calabria, investito della controversia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 34-bis, comma 7, ritenendo irragionevole la reviviscenza automatica degli effetti interdittivi in pendenza del procedimento di aggiornamento, e ciò anche a fronte dell’esito favorevole del controllo giudiziario.
La Consulta ha accolto la questione, ritenendo che la disciplina censurata, prevedendo la cessazione automatica della sospensione con la sola scadenza del termine di controllo, frustri la funzione dinamica e bonificante della misura di prevenzione.
La reviviscenza degli effetti interdittivi determina un’inaccettabile compressione della libertà di iniziativa economica dell’impresa già sottoposta a controllo e nega il riconoscimento degli effetti positivi dell’attività di risanamento intrapresa.
La Corte ha così ravvisato un contrasto con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e libertà di impresa (art. 41 Cost.), imponendo che la sospensione degli effetti interdittivi perduri fino alla conclusione del procedimento di aggiornamento da parte del prefetto.
Con questa pronuncia, il Giudice delle leggi ha ricomposto il necessario raccordo sistematico tra strumenti di prevenzione giudiziaria e amministrativa, restituendo coerenza alla funzione dell’istituto e tutela effettiva alla legalità dell’impresa risanata.