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In caso di modifiche significative ai documenti di gara, la Stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti

In caso di modifiche significative ai documenti di gara, la Stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti

contratti pubblici

ANAC: in caso di modifiche significative ai documenti di gara, la Stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara nonché alla riapertura dei termini per la partecipazione

Con parere in funzione consultiva n. 147/2024 l’ANAC ha ribadito il principio in base al quale, in caso di modifiche significative ai documenti di gara, ossia tali da incidere sulla platea degli operatori economici potenzialmente interessati a partecipare alla procedura o tali da modificare l’esito della gara, la Stazione appaltante è tenuta alla ripubblicazione degli atti di gara nonché alla riapertura dei termini per la partecipazione ex art. 92, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023.

In particolare, nel caso sottoposto all’esame dell’Autorità, la Stazione appaltante aveva fornito chiarimenti sulla formula matematica di valutazione delle offerte.

In tema di chiarimenti l’Autorità si era già pronunciata, affermando, peraltro coerentemente alla giurisprudenza sul punto, che “I chiarimenti della stazione appaltante sono ammissibili solo se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso”.

Ebbene, secondo l’ANAC, nel caso sottoposto al suo esame, “la formula introdotta con i chiarimenti in contestazione costituisce in re ipsa una formula modificativa di quella di cui al capitolato. In altre parole, la stazione appaltante con la pubblicazione dei chiarimenti in questione è giunta ad attribuire ad una disposizione della lex specialis un significato ed una portata diversa da quella che risulta dal testo stesso”.

Pertanto, ad avviso dell’Autorità, “stante la portata modificativa dei chiarimenti pubblicati e l’impatto che la differente formula avrebbe potuto determinare sull’esito della gara, la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla modifica della lex specialis e alla relativa pubblicazione ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs. n. 36/2023, con riapertura dei termini di gara”.

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