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La c.d. “clausola sociale” va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida

La c.d. “clausola sociale” va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida

tar Emilia Romagna

TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 29 marzo 2024, n. 255. La c.d. “clausola sociale” va formulata e intesa in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario

Nel caso sottoposto allo scrutinio del TAR, la ricorrente impugnava l’aggiudicazione di una gara sostenendo che l’offerta presentata dall’aggiudicatario non fosse conforme alla clausola sociale di cui alla lex specialis.

In particolare, a dire della ricorrente, la circostanza per cui l’aggiudicatario aveva dichiarato di assorbire soltanto una parte del personale impiegato dal gestore uscente sarebbe stata in contrasto con la predetta clausola sociale.

Ebbene, il TAR Calabria, respingendo la suddetta censura, ha ribadito il principio in base al quale la portata obbligatoria della c.d. “clausola sociale” va formulata e intesa “in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore economico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario”.

Infatti, secondo il Collegio, soltanto stemperando la vincolatività della clausola “essa è conforme al criterio secondo cui l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva”.

In altre parole, ad avviso del TAR adito, “la clausola sociale non obbliga l’aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all’appaltatore uscente né tanto meno ad applicargli le medesime condizioni contrattuali e lo stesso inquadramento né, infine, a riconoscergli l’anzianità pregressa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2020, n. 6761; Id, 16 gennaio 2020 n. 389) […] deve essere necessariamente rimessa al concorrente la scelta sulle modalità di attuazione della clausola sociale, incluso l’inquadramento da attribuire ai lavoratori, spettando allo stesso operatore l’onere di formulare la proposta contrattuale anche attraverso il progetto di assorbimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 settembre 2020 n. 5338), residuando soltanto un obbligo di salvaguardare i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo”.

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