L’ANAC, con parere n. 46 del 20 settembre 2022, ha affermato che vi è incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore dell’opera; precisando che il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nei lavori sottoposti al collaudo.
In aggiunta, l’Autorità statuisce che non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori e da ultimo non possono fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. La stessa conclude affermando che è compito dell’amministrazione aggiudicatrice svolgere le opportune verifiche non solo sui requisiti morali e professionali dei tecnici da nominare, ma anche sui profili di incompatibilità.
Di seguito il link di rimando al parere