Cancrini e Partners

La comunicazione del provvedimento di esclusione può essere effettuata da un soggetto diverso dal RUP

La comunicazione del provvedimento di esclusione può essere effettuata da un soggetto diverso dal RUP

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato sez. V 10/6/2025 n. 5006 La comunicazione del provvedimento di esclusione può essere effettuata da un soggetto diverso dal RUP, purché sia riferibile alla stazione appaltante, in quanto la comunicazione attiene alla fase di efficacia del provvedimento, non a quella di approvazione

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha avuto ragione di sostenere che la comunicazione del provvedimento di esclusione può essere effettuata da un soggetto diverso dal RUP, purché sia comunque riferibile alla stazione appaltante, in quanto la comunicazione attiene alla fase di efficacia del provvedimento.

Nel caso di specie, la Società Alfa e la Società Beta hanno impugnato il provvedimento di esclusione del Costituendo RTI composto dalle stesse dal lotto 10 (Struttura territoriale dell’Emilia Romagna) dei 21 in cui era stata suddivisa la procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, indetta da Anas S.p.a. – Gruppo FS Italiane per l’affidamento in regime di accordo quadro dell’appalto dei servizi di prove di laboratorio e controllo della qualità dei materiali, delle lavorazioni e indagini geognostiche per attività di competenza della stazione appaltante.

La Stazione Appaltante ha posto a base del provvedimento succitato la seguente motivazione: il costituendo RTI tra le due società aveva caricato, in fase di soccorso correttivo, sia l’offerta tecnica che quella economica all’interno della medesima cartella digitale, integrando così una violazione del principio di separazione tra le due offerte. Tale principio, com’è noto, serve a garantire l’imparzialità della Commissione nella valutazione dell’offerta tecnica, evitando ogni possibile influenza, anche solo potenziale, dell’offerta economica.

Le ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’esclusione sotto diversi profili, tra i quali, per quanto qui d’interesse, l’incompetenza del soggetto che ha adottato il provvedimento in questione.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, confermando, quindi, la sentenza del TAR Emilia-Romagna.

In particolare, ha chiarito che: a) Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha validamente approvato l’esclusione firmando digitalmente il verbale della seduta di gara, dunque esercitando legittimamente il potere decisionale, anche se la comunicazione formale del provvedimento era stata curata da altro soggetto; b) l’esclusione non è derivata da una nuova regola introdotta dalla Commissione nella fase di soccorso correttivo, ma esclusivamente dalla violazione di una disposizione già chiaramente prevista nella lex specialis (l’obbligo di tenere separate le due offerte).

Invero, il fatto che i file fossero distinti, ma contenuti nella stessa cartella digitale è stato ritenuto equivalente alla commistione cartacea: la giurisprudenza, infatti, è consolidata nell’affermare che il solo rischio di accesso anticipato all’offerta economica da parte della Commissione giustifica l’esclusione. In sostanza, non è necessario che l’offerta economica sia effettivamente letta, ma è sufficiente che la sua conoscibilità anticipata sia astrattamente possibile.

Dunque, la commistione tra le offerte è ritenuta una violazione sostanziale, in grado di incidere sui principi cardine del sistema della imparzialità dell’amministrazione e della par condicio tra i concorrenti e, come tale, non è sanabile.

Pertanto, l’appello è stato respinto, confermando, per l’effetto, la legittimità dell’esclusione e della conformità dell’operato della stazione appaltante al quadro normativo vigente.

Scrivici

News

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale

Rimani sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter settimanale