Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha nuovamente affermato l’obbligo del concorrente di comunicare alla Stazione appaltante nel corso della procedura di gara tutte le circostanze, quand’anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale.
Tanto al fine di consentirle di valutarne l’eventuale incidenza sulla reale affidabilità professionale dello stesso (si veda, in termini, Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 8514/2019; Cons. Stato. sez. III, sent. n.3628/2018).
Un obbligo, ribadisce la pronuncia in commento, declinato in diretta coerenza con il principio del necessario mantenimento dei requisiti di partecipazione – senza soluzione di continuità – per tutta la durata della procedura di gara e sino alla sua conclusione.
Nella fattispecie oggetto della statuizione in rassegna, viene in rilievo la mancata dichiarazione da parte dell’operatore economico risultato aggiudicatario di un provvedimento sanzionatorio disposto nei suoi confronti dall’AGCM successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e alla seduta di gara dedicata ai requisiti di ammissione, ma prima dell’ultima seduta pubblica di gara.
In considerazione di ciò, il Consiglio di Stato ha rilevato che le imprese del RTI aggiudicatario “ben avrebbero potuto, in ossequio agli … obblighi di legge, oltreché ai doveri di lealtà, buona fede e correttezza, rappresentare tale circostanza prima che la stazione appaltante si determinasse sull’aggiudicazione della gara“, non ritenendo “convincente” in senso contrario la circostanza della sopravvenienza della sanzione nel corso della procedura di gara e, conseguentemente, ha ritenuto illegittima l’aggiudicazione disposta in sua favore dalla Stazione appaltante (per un precedente analogo, si rinvia a Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 8514/2019, cit,, ove è affermato che la sopravvenienza di una sanzione interdittiva non dichiarata dal concorrente determina la perdita di continuità del requisito di partecipazione in corso di gara oltreché l’integrazione di una condotta non trasparente e non collaborativa, per il fatto dell’omessa dichiarazione, con conseguente violazione dei principi di buona fede e correttezza).