Il costante principio giurisprudenziale, secondo cui i chiarimenti resi dal r.u.p. non possono modificare la legge di gara, pur sempre valido, deve comunque essere interpretato in modo conforme ai principi di fiducia, buona fede e affidamento di cui agli articoli 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che i chiarimenti del r.u.p. – resi in data 16 luglio 2024 sul quesito n. 17, con i quali si è espressamente affermato che la suddetta asseverazione «è da intendersi come “presa d’atto ed accettazione” del rispettivo PEF» – non possono essere ritenuti irrilevanti, dovendosi invece tutelare l’affidamento dell’a.t.i. aggiudicataria che, nel prendere atto e nell’accettare espressamente i PEF elaborati dai Comuni, si è attenuta ai predetti chiarimenti del r.u.p.
La vicenda in esame trae origine da una gara indetta da una Stazione appaltante per l’affidamento di un appalto di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché altri servizi di igiene pubblica.
L’operatore economico classificatosi secondo in graduatoria ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione sostenendo – per quanto di rilievo – che l’offerta della prima classificata era in contrasto con l’art. 17 del Disciplinare.
A mente dell’art. 17: “l’offerta economica… deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi: …d) Per ogni singolo Comune il Piano Economico e Finanziario complessivo dell’appalto. I PEF, redatti ai sensi delle delibere ARERA, devono essere asseverati da un professionista iscritto all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o iscritto al registro dei revisori legali”.
È stato, tuttavia, richiesto al RUP di “chiarire se trattasi di refuso considerato che, stante quanto indicato nel CSA, i PEF per il periodo dell’appalto è già stato approvato e peraltro reso pubblico per ogni Comune”.
Il responsabile unico del procedimento ha riscontrato la richiesta affermando che “a) “l’asseverazione è riferita al PEF di ogni singolo Comune che risulta allegato alla piattaforma e non ad un eventuale PEF che deve essere redatto a cura dell’operatore economico”; b) “l’asseverazione da rendere per ogni singolo PEF di ogni singolo Comune è da intendersi come presa ‘d’atto ed accettazione’ del rispettivo PEF”.
Tanto premesso, secondo il Ricorrente, l’offerta dell’aggiudicatario non era corredata “con un PEF a supporto che avrebbe dovuto doppiare (i.e.: copiare) sotto il profilo economico il dettaglio dell’articolazione dell’offerta tecnica presentata […] (pag. 13 del ricorso di primo grado)”.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 2651/2025, ha accolto il motivo, precisando che “a) come è noto, i chiarimenti resi nel corso della procedura dalla stazione appaltante non possono modificare la disciplina di gara, ma solo interpretarla; b) nel caso di specie, tenuto conto della formulazione letterale dell’art. 17, secondo comma, lettera d, del disciplinare, il chiarimento reso dal responsabile unico del procedimento non consiste in una semplice interpretazione della legge di gara, ma in una sua espressa modifica; c) l’inequivoca lettera della disciplina relativa alla procedura imponeva, infatti, una vera e propria asseverazione; d) asseverare non vuol dire “prendere atto” o “accettare”, ma attestare solennemente, assumendosene la responsabilità, che qualcosa sia vero o corretto; e) in altri termini, i concorrenti erano tenuti ad attestare espressamente la congruità dei piani economico-finanziari dei Comuni; f) la circostanza che i piani economico-finanziari predisposti dai Comuni includessero voci estranee all’appalto appare irrilevante, in quanto l’asseverazione, avuto riguardo all’oggetto della procedura, non poteva che riguardare il servizio da affidare e gli elementi ad esso relativi”.
L’aggiudicatario ha impugnato il provvedimento.
Con la sentenza n. 483 del 13 luglio 2026, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha stabilito che “l’offerta economica dell’a.t.i. aggiudicataria è conforme all’art. 17 del disciplinare di gara, con la precisazione che tale articolo della lex specialis (che pur parla di “asseverazione”) deve interpretarsi non solo secondo correttezza e buona fede, ma anche secondo il canone ermeneutico che dà preferenza all’interpretazione che consenta di ritenere legittima la previsione normativa, con la conseguenza che non è possibile ritenere che tale articolo del disciplinare imponesse al concorrente, a pena esclusione, la “asseverazione” di un PEF non formato dal concorrente stesso, ma da un soggetto terzo (i Comuni); b) il costante principio giurisprudenziale, secondo cui i chiarimenti resi dal r.u.p. non possono modificare la legge di gara, pur sempre valido, deve comunque essere interpretato in modo conforme ai principi di fiducia, buona fede e affidamento di agli articoli 2 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, con la conseguenza che i chiarimenti del r.u.p. – resi in data 16 luglio 2024 sul quesito n. 17, con i quali si è espressamente affermato che la suddetta asseverazione «è da intendersi come “presa d’atto ed accettazione” del rispettivo PEF» – non possono essere ritenuti irrilevanti, dovendosi invece tutelare l’affidamento dell’a.t.i. aggiudicataria che, nel prendere atto e nell’accettare espressamente i PEF elaborati dai Comuni, si è attenuta ai predetti chiarimenti del r.u.p.”.
Il Collegio ha pertanto accolto l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinto il ricorso di primo grado.



