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Consorzio stabile: è ammessa la sostituzione della consorziata designata esecutrice per sopravvenuta perdita dei requisiti

Consorzio stabile: è ammessa la sostituzione della consorziata designata esecutrice per sopravvenuta perdita dei requisiti

Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, sez. V, 07.11.2022 n. 9752. Consorzio stabile: è ammessa la sostituzione della consorziata designata esecutrice per sopravvenuta perdita dei requisiti

Con la sentenza 07.11.2022 n. 9752, il Consiglio di Stato, sez. V ha ritenuto l’applicabilità anche ai consorzi stabili del principio ribadito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25.01.2022 n. 2, secondo cui “la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara”.

In particolare, secondo quanto chiarito dalla sentenza in esame, anche quanto ai consorzi stabili è consentita la sostituzione della consorziata designata dall’appalto con altra consorziata, già indicata in sede di partecipazione tra le consorziate esecutrici; sicché, in caso di perdita dei requisiti di una delle consorziate designate, in applicazione dei principi generali di cui all’art. 1 della l. 241/1990 e all’art. 4 d.lgs. n. 50/2016, deve riconoscersi al consorzio stabile la facoltà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di poter proseguire nella partecipazione alla gara.

Pertanto, la sentenza in commento ha ritenuto legittima, ai sensi dell’art. 48, commi 17, 18, 19-bis e 19-ter del d.lgs. n. 50/2016, l’estromissione di una consorziata per sopravvenuta perdita, in corso di gara, dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (nella specie, sopravvenuta perdita di regolarità contributiva), da quest’ultima posseduti alla data di presentazione dell’offerta; ha ritenuto che i consorzi stabili, ai sensi dell’art. 48, commi 17, 18, 19-bis e 19-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, possano estromettere la consorziata designata dall’appalto, divenuta priva dei requisiti, e provvedere alla sostituzione della medesima con altra consorziata, già indicata in sede di partecipazione tra le consorziate esecutrici.

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