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ANAC: Contestazioni dell’Agenzia Entrate sotto i 35.000 euro non escludono dall’affidamento di servizi

ANAC: Contestazioni dell’Agenzia Entrate sotto i 35.000 euro non escludono dall’affidamento di servizi

contratti pubblici

In un recente parere di precontenzioso, delibera n.234 del 15 maggio 2024, l’ANAC ha chiarito che non basta una contestazione dall’Agenzia delle Entrate per essere esclusi da una gara d’appalto.
In proposito, l’Autorità ha individuato una soglia minima di punibilità, che si attesta a 35.000 euro, al di sotto della quale la violazione non può essere considerata sufficientemente “grave” ai fini dell’esclusione.

Invero, con riferimento all’esercizio del potere discrezionale delle stazioni appaltanti nella valutazione circa l’operatività di una causa non immediatamente escludente, l’ANAC ha sottolineato che “la gravità della violazione (non definitivamente accertata) di cui parla il Codice dei contratti pubblici riguarda gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali e deve essere valutata: quando la violazione è pari o superiore al 10 per cento del valore dell’appalto e purché tale l’importo non sia inferiore a 35.000 euro”.
Il discostamento dalle coordinate così fissate legittima l’operatore ad impugnare il provvedimento di esclusione.

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