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L’omesso versamento del contributo Anac non comporta di per sé l’estromissione dalla gara (a meno che non sia previsto dal bando)

L’omesso versamento del contributo Anac non comporta di per sé l’estromissione dalla gara (a meno che non sia previsto dal bando)

TAR Lombardia

Il Tar Lombardia, I Sezione, con sentenza n.236 del 26.10.2021, ha accolto il ricorso di un’impresa esclusa a causa del mancato pagamento del contributo ANAC, adempimento prescritto dall’art. 1 co. 67 della legge L. 23/12/2005 n. 266 quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

Dopo aver avuto contezza della non ammissione, l’impresa ha eseguito il pagamento del contributo e ha domandato all’amministrazione di annullare il provvedimento in autotutela. Tuttavia, la stazione appaltante ha respinto l’istanza ribadendo le ragioni già addotte a fondamento della negata ammissione e ha escluso la possibilità di attivare il soccorso istruttorio.

Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo che nell’ipotesi in cui “una condizione per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, a pena di esclusione da quest’ultima, non sia espressamente prevista dai documenti dell’appalto e possa essere identificata solo con un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale, l’amministrazione aggiudicatrice può accordare all’offerente escluso un termine sufficiente per regolarizzare la sua omissione. Ne consegue che, fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda un’espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta di per sé l’estromissione dalla gara”.

Per approfondimenti si rinvia al testo integrale della sentenza

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