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In base al nuovo Codice degli appalti i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso

In base al nuovo Codice degli appalti i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso

TAR Toscana

T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120. In base al nuovo Codice degli appalti i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso

Con ricorso dinanzi al T.A.R. Toscana, una società impugnava il provvedimento con il quale la stazione appaltante aveva aggiudicato ad altra impresa l’appalto avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica. Per quel che più interessa, con il primo motivo di doglianza la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 41, c. 14, del d.lgs. n. 36/2023 (il Nuovo Codice), in quanto la l’aggiudicataria aveva presentato un’offerta in cui il costo della manodopera era ribassato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante nel bando di gara. Secondo la tesi della ricorrente, infatti, il disciplinare di gara, in ossequio a quanto previsto dall’art. 41, c. 14, del Nuovo Codice, avrebbe indicato un importo per la manodopera inderogabile e non soggetto a ribasso.

Il Collegio, una volta esaminato il contenuto della norma in questione, ha ritenuto che l’art. 41 debba essere interpretato in maniera coerente con gli artt. 108, c. 9 e 110, c. 1, del Nuovo Codice: in forza del predetto confronto tra norme, il Collegio ha ritenuto che i costi della manodopera possano essere soggetti a ribasso. Il tutto come confermato e precisato proprio dall’ultimo periodo del comma 14, dell’art. 41 citato, a mente del quale: “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”. A giudizio del Collegio, infatti, “se il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta”.

Dunque, richiamando anche una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato (n. 5665/2023), il parere n. 2154 del 19 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, il Collegio ha confermato l’infondatezza della tesi della ricorrente, secondo cui il costo della manodopera non sarebbe assoggettabile a ribasso.

Inoltre, è interessante notare come il Collegio abbia ulteriormente rilevato che – sempre in base al comma 14, dell’art. 41, del d.lgs. n. 36/2023 – la conseguenza per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera non è l’esclusione dalla gara, bensì l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, fermo restando il rispetto dei minimi salariali. E nel caso di specie la società aggiudicataria, in sede di verifica dell’anomalia, aveva fornito i chiarimenti richiesti, ritenuti congrui dalla stazione appaltante, senza specifiche censure sul punto da parte della ricorrente.

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