Con il parere precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025, l’Anac ha avuto modo di esprimersi sulla corretta modalità di determinazione, da parte delle Stazioni appaltanti, dei costi necessari per la manodopera da porre a base delle procedure di gara.
Nello specifico, si è rilevato che il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023), all’art. 41, commi 13 e 14, prevede espressamente quale modalità di determinazione le tabelle annualmente redatte dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tali disposizioni, si ritiene abbiano carattere imperativo in quanto poste a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali la tutela del lavoro, le condizioni di serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni, l’effettiva concorrenzialità e la convenienza economica dell’appalto.
Si legge, infatti, che “la definizione di un prezzo a base d’asta remunerativo risponde all’esigenza, primaria della Stazione appaltante, di consentire la presentazione di offerte sostenibili ed affidabili, evitando il serio rischio di distorsioni nelle dinamiche concorrenziali e dell’effettuazione di lavori o erogazione di servizi di scarsa qualità”.
Pertanto, con il parere de quo, si stabilisce la necessità, per la Stazione appaltante, di annullare in autotutela la procedura, giacché il costo della manodopera era stato determinato avendo riguardo a tabelle non più vigenti.
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